Cassazione Civile, Ordinanza n. 01954/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, recuperando a tassazione maggiori imposte dirette corrispondenti a utili extracontabili ritenuti percepiti dalla contribuente, quale socio insieme ad altro soggetto di una società partecipata da un’ulteriore società che, secondo l’Ufficio, fungeva da "cartiera". La ripresa si fondava sulla presunzione di distribuzione degli utili occulti propria delle società a ristretta base sociale, ritenuta operante lungo i diversi livelli della catena partecipativa. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio, la causa era già stata oggetto di un precedente intervento di cassazione con rinvio, che aveva affermato il principio secondo cui la presunzione non è esclusa dallo schermo della personalità giuridica e si estende a tutti i gradi di organizzazione societaria caratterizzati da ristrettezza della compagine. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria respingeva nuovamente l’appello dell’Agenzia con motivazione estremamente sintetica. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per disattendere la pretesa erariale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Ha ritenuto che la decisione del giudice di rinvio non rispettasse il minimo costituzionale della motivazione, perché formulata in modo apodittico e tale da non consentire di ricostruire il ragionamento decisorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione con il precedente rinvio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza determina nullità della decisione perché impedisce di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.
Il giudice deve esporre in modo intellegibile le ragioni della decisione; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando si risolve in enunciazioni apodittiche o stereotipate che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
- Il requisito della motivazione è soddisfatto solo se il provvedimento consente il controllo interno ed esterno della decisione; non basta affermare conclusioni senza spiegare perché gli elementi di causa siano stati ritenuti decisivi o inattendibili.
- In tema di utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa, il giudice di rinvio deve confrontarsi specificamente con il principio già enunciato dalla Cassazione e fornire una ragione puntuale dell’eventuale superamento della presunzione, non essendo sufficiente una formula generica di adesione alle deduzioni del contribuente.
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