Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01965/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società pubblica gestore di un fondo per finanziamenti agevolati, che chiedeva alla compagnia assicurativa il pagamento di circa 1,22 milioni di euro in forza di cinque polizze fideiussorie rilasciate a garanzia di un finanziamento concesso a una società terza. La compagnia aveva pagato solo la prima polizza e contestato la genuinità delle altre quattro, sostenendo che le firme apposte fossero false; aveva quindi promosso querela di falso civile e chiesto consulenza grafologica. In primo grado l’opposizione era stata rigettata, ma in appello, dopo una nuova consulenza, la Corte territoriale aveva dichiarato false le firme sulle quattro polizze, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società creditrice alla restituzione delle somme già percepite e alle spese. Nel ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: (1) violazione degli artt. 2700 e 2702 c.c., degli artt. 221 ss. c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la querela di falso non potesse colpire la falsità ideologica delle polizze e che la Corte d’appello avesse deciso sulla base di materiale istruttorio non consentito e con sorpresa; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserita insufficienza e irrilevanza del quadro probatorio utilizzato per provare la falsità delle sottoscrizioni e per omessa pronuncia sulle eccezioni; (3) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia in relazione alle critiche alla seconda consulenza tecnica d’ufficio e alla disciplina delle comparse conclusionali e memorie; (4) omesso esame del legittimo affidamento sulla validità delle polizze e violazione dell’art. 2049 c.c., assumendo di avere allegato una responsabilità della compagnia per il comportamento che aveva ingenerato l’affidamento, oltre a contestare la ritenuta novità della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha affermato che è consentito alla parte cui una scrittura privata è riferita proporre direttamente querela di falso per negarne definitivamente la genuinità; ha rilevato che la Corte d’appello aveva accertato un falso materiale, cioè la sottoscrizione apocrifa, sulla base della consulenza e di altri elementi già presenti in atti; ha ribadito che la valutazione delle prove e la scelta tra diverse consulenze tecniche appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate; ha escluso infine che fosse stata ritualmente proposta una domanda risarcitoria fondata sul legittimo affidamento, osservando che il ricorso monitorio non era sede per tale pretesa, che la domanda non risultava specificamente allegata e che il riferimento in comparsa conclusionale era comunque tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per escludere che la Corte d'appello avesse deciso come se le polizze fossero atti pubblici; la querela di falso è stata ritenuta esperibile per contestare la genuinità della scrittura privata

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in relazione alla efficacia probatoria della scrittura privata e alla possibilità di negarne la provenienza mediante querela di falso o disconoscimento

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    richiamati per affermare la legittimità del ricorso alla querela di falso contro la scrittura privata riferita alla parte

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per lamentare l'introduzione di nuove questioni e nuovi mezzi istruttori in appello; la censura è stata respinta perché la Corte ha ritenuto valorizzati elementi già in atti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla lamentata decisione a sorpresa; la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare la valutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che tale apprezzamento spetta al giudice di merito

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla funzione della comparsa conclusionale e delle memorie di replica

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno di una pretesa responsabilità della compagnia per fatto altrui o per comportamento idoneo a ingenerare affidamento, ma la domanda è stata ritenuta non ritualmente proposta o comunque tardiva

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiamato per la carenza di specifica trascrizione e localizzazione delle conclusioni e degli atti processuali su cui si fondava la censura

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2043 c.c.

    menzionato solo come possibile qualificazione richiamata dalla ricorrente in via argomentativa, ma non è stata posta a base della decisione

Massime di principio

  • La parte cui una scrittura privata è riferita può, in alternativa al semplice disconoscimento, proporre direttamente querela di falso per ottenere l'accertamento definitivo della non genuinità del documento e la rimozione del suo valore probatorio con efficacia erga omnes.
  • Quando il giudice di merito accerta la falsità della firma apposta su una scrittura privata, si tratta di falso materiale sulla sottoscrizione e non di falso ideologico del contenuto del documento.
  • La valutazione degli elementi probatori, inclusa la scelta tra diverse consulenze tecniche d'ufficio e l'apprezzamento della loro attendibilità, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Le censure di omessa pronuncia, violazione dell'art. 115 c.p.c. o omesso esame di fatti decisivi non possono tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda monitoria deve rimanere ancorata ai presupposti del credito azionato; una domanda risarcitoria autonoma o subordinata deve risultare allegata in modo specifico e tempestivo, non potendo essere introdotta solo in comparsa conclusionale.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze che presuppongono il contenuto di atti processuali devono rispettare l'onere di specifica trascrizione e localizzazione, altrimenti sono inammissibili o comunque non scrutinabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoFideiussioneRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.