Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando maggiori imposte dirette e disconoscendo costi per euro 274.159,51 ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e, in particolare, a rapporti con una società estera collegata a un soggetto degli Emirati Arabi, poi veicolati tramite una società inglese considerata mera interposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Amministrazione, aveva confermato il favore alla società ritenendo che la tecnologia venduta fosse stata prima acquistata dalla medesima e che il relativo utile fosse stato tassato in Italia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente identificato l'"effettivo interesse economico" con la mera presenza di un margine di utile sull'operazione, mentre per le operazioni con soggetti localizzati in paesi black list occorreva dimostrare specifiche ragioni economiche dell'approvvigionamento in quel paese, oltre alla effettività dell'operazione e agli altri requisiti previsti dalla norma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata l'interpretazione data dal giudice d'appello al requisito dell'effettivo interesse economico nelle operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese situate in paesi c.d. black list, il contribuente deve provare l'effettiva attività commerciale del contraente estero, la concreta esecuzione delle operazioni, l'effettivo interesse economico dell'operazione e, per il periodo d'imposta considerato, anche la mancata separata indicazione in dichiarazione; l'interesse economico non coincide con il mero margine di utile dell'operazione.
L'inammissibilità prevista per il cd. doppio conforme è esclusa quando il motivo di ricorso è fondato su violazione di legge e non sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamato per qualificare il motivo proposto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo non era fondato sul vizio motivazionale, ma sulla violazione di legge; perciò non operava la preclusione di inammissibilità evocata dalla controparte.
Ha eliminato, per il futuro, il requisito della separata indicazione dei costi in dichiarazione; nel caso concreto la disciplina previgente restava applicabile perché l'operazione risale al 2005.
Massime di principio
- Nelle operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, l'"effettivo interesse economico" richiesto dalla normativa speciale non può essere ridotto alla sola redditività dell'affare o alla presenza di un utile: occorrono ragioni economiche specifiche e dimostrabili che giustifichino la scelta di operare in quel mercato.
- La disciplina sui costi black list richiede una prova positiva a carico del contribuente circa i presupposti della deducibilità, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell'effettività dell'operazione in sé.
- La verifica della convenienza economica generale dell'operazione è concettualmente distinta dalla verifica dell'interesse economico speciale richiesto per le transazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
- L'inammissibilità legata al doppio conforme non si applica automaticamente quando il ricorso denuncia un error in iudicando o in interprezione di norme di diritto, piuttosto che un vizio di motivazione.
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