Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di una fornitura di membrane ceramiche destinate al filtraggio del mosto e della feccia del vino. La società acquirente propose opposizione deducendo che i prodotti consegnati erano inidonei all’uso, avevano mostrato un significativo calo di efficienza e una riduzione della durata, e che tali difetti erano emersi dopo le prime forniture e le prove effettuate sui prodotti. Chiese quindi la risoluzione del contratto di fornitura e il risarcimento dei danni. La società fornitrice resistette sostenendo che l’acquirente aveva potuto provare preventivamente le membrane, che gli ordini erano stati effettuati senza riserve e che il deterioramento dipendeva da un uso non corretto e non conforme alle istruzioni. La fornitrice chiamò in causa, a fini di manleva, la produttrice tedesca delle membrane e la compagnia assicurativa. Il Tribunale rigettò l’opposizione, e la Corte d’appello confermò, in particolare ritenendo corretta la condanna dell’opponente a rifondere le spese anche ai terzi chiamati. In cassazione la ricorrente dedusse violazione dell’art. 91 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando la condanna alle spese in favore dei terzi chiamati e l’asserita mancata valutazione della fondatezza della chiamata in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, perché la sentenza d’appello non presentava un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e della giurisprudenza sul vizio di motivazione dopo la riforma del 2012. Ha inoltre confermato la correttezza della regolazione delle spese sulla base del principio di causalità: quando la domanda principale viene rigettata, le spese del terzo chiamato vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se il terzo non era destinatario di una domanda diretta, salvo il caso di iniziativa del chiamante manifestamente arbitraria o infondata. Nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti, poiché la chiamata in garanzia era stata resa necessaria dall’eventuale accoglimento della domanda di garanzia relativa ai difetti dei prodotti. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola la soccombenza nella liquidazione delle spese di lite; la Corte ne fa applicazione insieme al principio di causalità per porre le spese dei terzi chiamati a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la motivazione è nulla solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente un mero difetto di sinteticità o sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità della sentenza è stata esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata era presente e comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, quando la domanda principale è rigettata, le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se tale parte non abbia proposto domande dirette contro il terzo.
- La deroga a tale regola opera solo se la chiamata in causa si rivela manifestamente arbitraria o palesemente infondata; in mancanza di tale connotazione, vale il criterio di causalità.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione soltanto nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per la semplice insufficienza della motivazione.
- La censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. non può essere accolta quando la decisione impugnata esponga una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, anche se concisa.
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