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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01967/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Due soggetti, quali garanti personali di una società debitrice verso un istituto di credito poi confluito e ceduto a terzi, hanno agito per ottenere la declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto di fideiussione stipulato nel 2004. Hanno sostenuto che il contratto riproducesse lo schema ABI oggetto di istruttoria della Banca d’Italia, conclusa con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto contrastanti con la legge antitrust alcune clausole standard (in particolare le clausole 2, 6 e 8). In appello e poi in cassazione hanno insistito nel chiedere la nullità dell’intero contratto; in via argomentativa hanno richiamato la nullità parziale ex art. 1419 c.c., sostenendo che quelle clausole fossero essenziali, che attuassero l’intesa vietata e che, senza di esse, la banca non avrebbe accettato la garanzia. Con il primo motivo hanno denunciato violazione delle regole sulla nullità parziale, censurando la decisione di merito per avere negato l’operatività dell’art. 1419 c.c. e per avere richiesto una prova ulteriore sull’essenzialità delle clausole. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, contestando l’affermazione secondo cui non sarebbe stata provata l’applicazione uniforme delle clausole, deducendo che tale uniformità dovesse desumersi dalla presenza, su un modulo prestampato, della formula 'fideiussione omnibus solidale'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: mancata prova che, senza le clausole contestate, i fideiussori non avrebbero prestato la garanzia; mancata allegazione e dimostrazione dell’effettiva applicazione delle clausole censurate; mancata prova dell’essenzialità delle clausole ai fini della conclusione del contratto; mancata prova del carattere uniforme della loro applicazione. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero censurato in modo idoneo il nucleo fattuale decisivo relativo alla mancata prova dell’applicazione concreta delle clausole e della volontà di contrarre anche senza di esse. Ha inoltre affermato che l’indagine sull’eventuale stipulazione del contratto in assenza delle clausole anticoncorrenziali riguarda il garante e che l’onere della prova su tali circostanze grava su chi invoca la nullità. Per effetto dell’inammissibilità delle censure, è rimasta ferma la decisione di merito; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i motivi di ricorso come denuncia di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1419 c.c.

    la nullità parziale richiede la verifica che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte colpita da nullità e che tale valutazione va sorretta da specifiche contestazioni di fatto nel merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    viene richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • legge n. 287 del 10 ottobre 1990

    richiamata come disciplina antitrust rilevante rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza contestata

  • provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005

    richiamato come esito dell’istruttoria sullo schema ABI di fideiussione, ritenuto contrastante con la disciplina antitrust

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale

  • Cass. n. 28028 del 14 ottobre 2021

    richiamata a sostegno del principio per cui la verifica dell’assetto degli interessi in caso di nullità parziale richiede deduzioni in fatto svolte nel merito

  • Cass. n. 10237 del 2022

    richiamata per affermare che l’onere di provare che, senza le clausole anticoncorrenziali, il contratto non sarebbe stato concluso grava sui fideiussori

Massime di principio

  • Quando si invoca la nullità parziale di una fideiussione standard per riproduzione di clausole di uno schema anticoncorrenziale, non basta allegare l’illiceità astratta delle clausole: occorre allegare e provare che quelle clausole siano state concretamente applicate al rapporto e che, senza di esse, il garante non avrebbe prestato il consenso.
  • L’accertamento dell’eventuale nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c. richiede una verifica in fatto sull’essenzialità delle clausole colpite e sulla persistenza dell’assetto di interessi del contratto; tale verifica non può essere sostituita da deduzioni meramente formali.
  • L’onere probatorio circa la conclusione del contratto anche in assenza delle clausole contestate grava sulla parte che invoca la nullità o la nullità parziale, poiché l’indagine attiene alla volontà del garante e non alla posizione del creditore.
  • Se la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes rilevanti; in difetto, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
  • La mera esistenza di un modulo predisposto o di una clausola standard non è, di per sé sola, sufficiente a dimostrare sia l’uniforme applicazione della clausola sia l’effettiva incidenza causale dell’intesa sul singolo contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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