Cassazione Civile, Ordinanza n. 01943/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (censore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società utilizzatrice contro la società di leasing che aveva chiesto la riconsegna di beni oggetto di quattro contratti di locazione finanziaria e il pagamento di canoni per euro 45.422,62 oltre interessi. L'opponente contestava la validità dei contratti, deducendone la nullità per contrarietà a norme imperative e la presunta usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, chiedendo anche la restituzione di quanto già versato. Il Tribunale rigettava l'opposizione, la Corte d'appello confermava il rigetto e la società utilizzatrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, che però la Corte non esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato, nei termini dell'art. 369 c.p.c., il messaggio PEC completo dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna; la successiva produzione con memoria è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare il vizio. La Corte esclude anche che la pubblicazione della sentenza entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso potesse escludere l'improcedibilità, poiché nel caso concreto la sentenza era stata pubblicata il 18 aprile 2023 e il ricorso notificato solo il 10 luglio 2023.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso, non esamina i tre motivi di censura e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione fonda l'improcedibilità sulla mancata produzione della prova della notificazione della sentenza impugnata, onere posto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e ribadisce che tale omissione non può essere sanata da produzioni tardive né dalla mancata contestazione delle controparti.
Norme richiamate
impone al ricorrente per cassazione di depositare, a pena di improcedibilità, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica; se la notifica è avvenuta via PEC, devono essere depositati anche i messaggi di spedizione/accettazione/consegna e i relativi allegati.
la mancata acquisizione della relata o della copia notificata da parte dei controricorrenti nel termine non sana l'omissione del ricorrente, se il documento non risulta comunque nel fascicolo nei modi richiesti.
non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
la Corte richiama il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza, verificabile sulla base degli atti depositati.
è richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio; la Corte applica altresì il regime sanzionatorio previsto quando definisce il giudizio conformemente alla proposta.
disciplina la trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale le parti possono depositare memorie, ma ciò non sana l'omissione originaria del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
la Corte, definendo il giudizio conformemente alla proposta, applica la condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende, quale conseguenza sanzionatoria.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
art. 24 Cost.
non è violato dalla sanzione di improcedibilità, poiché l'adempimento richiesto è preliminare e non eccessivamente gravoso.
art. 111 Cost.
la disciplina dell'improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo e con le esigenze di verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione.
art. 6 CEDU.
la Corte richiama la giurisprudenza EDU che esclude l'eccessivo formalismo della sanzione di improcedibilità per mancato deposito della notifica della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositare nel termine di legge la copia della sentenza con la relata di notifica o, in caso di notifica via PEC, il messaggio PEC completo dei relativi allegati e ricevute; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non viene sanata né dalla mancata contestazione delle controparti né da un successivo deposito tardivo della notificazione.
- La sanzione dell'improcedibilità mira a consentire il controllo immediato della tempestività del ricorso per cassazione e non costituisce un formalismo incompatibile con il diritto di difesa o con l'art. 6 CEDU.
- L'eccezione che esclude l'improcedibilità per mancanza della copia notificata opera solo quando, sulla base della data di pubblicazione della sentenza e della data del ricorso, sia comunque certo che l'impugnazione sia stata proposta nel termine breve; se tale certezza manca, l'onere di deposito resta decisivo.
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