Cassazione Civile, Ordinanza n. 29510/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2006 nei confronti di un ente che si presentava come associazione sportiva dilettantistica e dei soci, contestando la spettanza delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni non lucrative. Secondo l'Ufficio, in concreto non ricorrevano i requisiti per la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'assetto effettivo era quello di una società di fatto tra i soci, con conseguente recupero di Irpef, Irap e Iva e applicazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva confermato il primo grado ritenendo non decisivi gli indizi valorizzati dal Fisco. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 90 l. n. 289/2002, degli artt. 2697 e 2699 c.c., dell'art. 148 TUIR e dell'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, articolando tre censure: mancata considerazione della omissione del termine "dilettantistica" nella pubblicizzazione dell'ente e della carenza di democrazia interna; errata valorizzazione del verbale assembleare del 12 gennaio 2007, privo di data certa e tardivamente prodotto; mancata considerazione che lo statuto vigente nel 2006 non conteneva clausole essenziali sulla intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota, elemento che secondo il ricorrente confermava l'esistenza di una società di fatto e non di una vera associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di agevolazioni tributarie per associazioni sportive dilettantistiche, non basta il dato formale della veste giuridica: occorre verificare in concreto lo svolgimento di attività senza scopo di lucro e la conformità dell'ente alle clausole statutarie richieste dalla legge. Ha censurato la sentenza impugnata perché aveva esaminato in modo atomistico e astratto gli indizi raccolti dall'amministrazione, svalutandoli senza una valutazione complessiva del quadro probatorio e senza verificare in concreto se l'ente avesse rispettato i requisiti normativi. In particolare, la CTR aveva erroneamente minimizzato la mancata indicazione di "dilettantistica" nella denominazione/pubblicizzazione, nonostante l'art. 90, comma 17, l. n. 289/2002 la imponga, e aveva fatto ricorso a considerazioni generiche sulla disaffezione degli associati, inidonee a superare l'onere probatorio gravante sull'ente. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
comma 17; comma 18, lett. e)
le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione la finalità sportiva e la qualifica dilettantistica; la mancata conformazione alle clausole sulla vita associativa incide sul regime agevolativo
l'onere di provare l'effettivo svolgimento dell'attività senza fine di lucro grava sull'ente che invoca le agevolazioni
norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma specificazione nella motivazione della Corte
commi 3 e 8; comma 8, lett. f)
le agevolazioni per gli enti associativi operano solo se sono rispettate le condizioni sostanziali e statutarie previste dalla disciplina fiscale
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma fiscale asseritamente violata in relazione al trattamento IVA dell'ente
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche, la veste formale dell'ente non è sufficiente: il giudice deve verificare in concreto l'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro e il rispetto delle condizioni normative e statutarie richieste.
- L'onere di provare la sussistenza dei requisiti per fruire del regime agevolativo grava sull'ente contribuente che invoca il beneficio.
- Gli elementi indiziari valorizzati dall'amministrazione finanziaria non possono essere esaminati in modo atomistico: occorre una valutazione complessiva del loro significato probatorio.
- La mancata indicazione della finalità dilettantistica nella denominazione o pubblicizzazione dell'ente, quando richiesta dalla legge, è elemento rilevante ai fini della verifica dei presupposti agevolativi e non può essere degradato a mero profilo formale senza una concreta verifica del caso.
- La carenza di clausole statutarie essenziali sulla vita associativa può incidere sul riconoscimento del regime fiscale agevolato e richiede un accertamento sostanziale sull'effettiva struttura associativa dell'ente.
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