Cassazione Civile, Ordinanza n. 12691/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2018, deducendo in primo grado il difetto di notifica perché la cartella era stata trasmessa via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici registri. Rigettato il ricorso e poi l'appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel giudizio di primo grado l'udienza pubblica era stata chiamata a un orario diverso da quello indicato nell'avviso, con conseguente mancata partecipazione del difensore; (2) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica via PEC da indirizzo non certificato o non risultante dai pubblici elenchi integrasse inesistenza della notificazione e non fosse sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione via PEC effettuata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha comunque consentito al destinatario una piena difesa e se non vi è incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto; nel caso concreto ha valorizzato il fatto che il dominio della casella del mittente richiamava chiaramente l'Agenzia della riscossione e che l'indirizzo del destinatario era attivo e tratto da INI-PEC, con raggiungimento dello scopo della notifica. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile, perché la censura investiva un profilo del giudizio di primo grado che, alla luce della manifesta infondatezza della doglianza sulla notifica, non poteva condurre alla cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della decisione di merito per asserita irregolarità della trattazione dell'udienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte lo applica nel contesto della notificazione della cartella di pagamento, escludendo che la notifica via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi sia di per sé inesistente o nulla se il destinatario ha ricevuto l'atto e potuto difendersi
la Corte esclude che, nel caso concreto, la dedotta irregolarità della notifica comporti invalidità rilevante, poiché lo scopo dell'atto è stato raggiunto
art. 3-bis, comma 1, legge 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato come regola più stringente riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati, non automaticamente estensibile alle notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione
art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
indicato come indice utilizzabile ai fini della notificazione nei confronti della pubblica amministrazione
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo PEC, la circostanza che l'indirizzo del mittente non sia inserito nei pubblici elenchi non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza della notifica, se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e questi ha potuto conoscere con certezza provenienza e contenuto dell'atto.
- La disciplina più rigorosa prevista per le notifiche telematiche dagli avvocati non si estende automaticamente alle notifiche eseguite da amministrazioni pubbliche, per le quali può rilevare anche l'indirizzo istituzionale risultante dagli indici previsti dalla normativa digitale.
- La notificazione è validamente perfezionata quando è raggiunto lo scopo dell'atto, ossia la conoscenza effettiva da parte del destinatario e l'assenza di pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- Un motivo di ricorso che investa una pretesa nullità del giudizio di merito può essere assorbito o dichiarato inammissibile quando la censura principale posta a base del ricorso originario risulti manifestamente infondata, perché viene meno l'utilità concreta della doglianza processuale.
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