Sentenza del 11/06/2024 n. 16242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato nei confronti di A.A., per il periodo d’imposta 2010, la quota di reddito attribuitagli per trasparenza ai sensi dell’art. 5 TUIR, sulla base dell’accertamento societario relativo a costi per operazioni inesistenti. A.A. contestava, con tre motivi, che gli fosse imputabile il reddito, sostenendo che l’avviso societario non era stato impugnato perché la società era fallita e che gli utili derivavano da attività illecita del socio accomandatario, estranea alla società; denunciava inoltre omessa pronuncia sull’inapplicabilità dell’art. 5 TUIR. L’Agenzia contestava, con ricorso incidentale, l’annullamento delle sanzioni disposto dalla CTR: sosteneva che l’assenza di responsabilità penale del socio non escludesse la colpa tributaria e denunciava anche motivazione contraddittoria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione relativa alla mancata impugnazione dell’avviso societario non investiva un’autonoma ratio decidendi e mancava uno specifico interesse; il secondo è stato rigettato, poiché la CTR aveva implicitamente respinto la tesi sull’inapplicabilità dell’art. 5 TUIR; il terzo è stato rigettato, confermando che il reddito prodotto da una società di persone, anche tramite attività illecita di alcuni soci, è imputato a tutti i soci in proporzione alle quote se l’attività è pertinente all’azione societaria o la società ne ha tratto vantaggio. È stato accolto il primo motivo incidentale dell’Agenzia: anche al socio accomandante può applicarsi la sanzione per infedele dichiarazione, poiché la colpa può consistere nell’omesso o insufficiente controllo dei bilanci, indipendentemente dalla partecipazione al reato o all’amministrazione. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. La sentenza della CTR del Veneto è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il reddito realizzato da una società di persone in conseguenza dell'attività delittuosa di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione alla relativa quota, non rilevando che taluni di essi non abbiano concorso nel reato.
Il reddito della società di persone è imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alle quote e indipendentemente dalla percezione effettiva o dalla partecipazione del singolo socio all’attività illecita, quando il reddito sia prodotto nell’ambito dell’attività societaria.
Art. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il possesso cui fa riferimento il legislatore tributario agli specifici fini dell'IRPEF deve essere inteso, pertanto, quale modo per identificare la relazione del soggetto con la peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituita appunto dal reddito, secondo le regole giuridiche delle singole categorie reddituali.
Ai fini IRPEF, il presupposto del possesso del reddito può consistere nella relazione giuridica del socio con il reddito prodotto dalla società, anche senza percezione materiale degli utili.
Art. 2320, ultimo comma, del codice civile
la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 u.c. cod. civ.
Il socio accomandante può essere sanzionato per infedele dichiarazione quando non esercita adeguatamente i poteri di controllo che gli consentono di verificare i bilanci e l’ammontare degli utili.
Art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la sanzione, quindi, non viene irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 u.c. cod. civ.
La responsabilità sanzionatoria richiede colpevolezza, ma per il socio accomandante questa può derivare dalla mancata o insufficiente vigilanza sui bilanci, senza che occorra dimostrare il suo concorso nell’illecito societario.
Art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone - reddito che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 519, art. 5, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell'IRPEF (non essendo la società di persona soggetto passivo dell'imposta sul reddito), in proporzione della relativa quota di partecipazione - comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 600, art. 46.
L’imputazione al socio del maggior reddito accertato in capo alla società comporta anche l’applicabilità al socio della sanzione per infedele dichiarazione, ferma la necessità della colpevolezza.
Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile
il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Non sussiste omessa pronuncia se la decisione, pur senza trattare espressamente ogni argomento, è incompatibile con la tesi della parte e ne comporta il rigetto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle società di persone il reddito fiscalmente accertato è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dalla distribuzione materiale degli utili e dalla partecipazione del singolo socio alla gestione.
- Il reddito derivante da illeciti di un socio può essere attribuito anche agli altri soci quando l’attività è pertinente all’azione societaria o la società ne ha tratto vantaggio; la mancata partecipazione al reato non basta a escludere l’imposizione.
- Il socio accomandante può essere sanzionato per infedele dichiarazione: la sua estraneità all’amministrazione non elimina la colpa se ha omesso o esercitato in modo insufficiente i poteri di controllo sui bilanci.
- La decisione tributaria non dipende automaticamente dall’esito penale: l’assenza di responsabilità penale del socio non esclude, da sola, né l’imputazione fiscale del reddito societario né la colpa per l’omesso controllo.
- Il giudice non deve rispondere separatamente a ogni argomento delle parti; l’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione sulla domanda o questione, non quando essa risulta implicitamente respinta dalla soluzione adottata.
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