Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34434/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito dell'espropriazione di alcuni terreni di cui era comproprietario al 50%, il contribuente aveva ricevuto la quota di indennità con applicazione della ritenuta prevista dall'art. 11 della l. n. 413/1991. Egli aveva chiesto il rimborso assumendo che i terreni appartenessero a zona F e quindi non rientrassero tra le aree contemplate dalla norma impositiva; formatosi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. Dopo un primo accoglimento, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che, per le aree in zona F, l'esclusione dall'imposizione presupponesse l'inedificabilità assoluta, qui insussistente perché il fondo era destinato alla realizzazione di un mercato ortofrutticolo. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esaminato eccezioni, valutazioni di primo grado e documenti; 2) violazione dell'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 e dell'art. 67 TUIR, assumendo che la prima norma, speciale, richiedesse una stretta interpretazione del requisito della pertinenza del terreno alle zone urbanistiche indicate, non potendosi introdurre ulteriori condizioni non previste dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata superava ampiamente il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., essendo comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito, e che non era necessaria una confutazione analitica di tutte le deduzioni di parte. Quanto al secondo, ha ribadito che, ai fini dell'imposizione delle plusvalenze/indennità ex art. 11, comma 5, l. n. 413/1991, rileva la concreta collocazione del suolo in una delle zone omogenee previste (A, B, C, D), anche in base alla sua destinazione effettiva o a piani attuativi, senza che assuma decisivo rilievo la formale classificazione urbanistica o l'eventuale etichetta di zona F. Poiché la CTR aveva valorizzato la reale suscettibilità edificatoria del terreno, la decisione è stata ritenuta conforme ai precedenti di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata esclusa perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come norma sul contenuto della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione non era mancante né meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come vizio processuale denunciato, ma ritenuto insussistente alla luce della motivazione della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se del tutto mancante, apparente, inconciliabile o incomprensibile; tale soglia non è stata superata nel caso concreto.

  • art. 11, comma 5, l. n. 413/1991

    La tassazione delle indennità/plusvalenze dipende dalla collocazione del suolo nelle zone omogenee indicate, senza rilievo decisivo della sola classificazione formale o della destinazione agricola/edificatoria in sé.

  • art. 67 TUIR

    Richiamato dal ricorrente in chiave di specialità, ma la Corte ha confermato la prevalenza del criterio speciale dell'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 per le indennità in questione.

  • d.m. n. 1444/1968

    Evocato nei precedenti richiamati come fonte delle zone omogenee A, B, C e D, rispetto alle quali rileva la concreta omogeneità dell'area.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo una motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, non è richiesta una confutazione analitica di tutte le deduzioni e dei singoli documenti delle parti, purché la decisione consenta di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Ai fini dell'imposizione prevista dall'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991, ciò che rileva è la concreta inserzione del terreno nelle zone omogenee considerate dalla norma e la sua effettiva destinazione, non la sola classificazione formale del piano regolatore.
  • L'esclusione dall'imponibilità non può fondarsi sulla mera etichetta urbanistica del bene se la sua destinazione effettiva ne rivela la riconducibilità sostanziale alle aree prese in considerazione dalla disciplina fiscale speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.