Cassazione Civile, Ordinanza n. 33745/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per ICI/IMU relativa agli anni 2011 e 2012, notificata da una società concessionaria della riscossione per conto del Comune. La contribuente aveva impugnato l'ingiunzione deducendo, in sintesi, l'omessa notifica degli atti presupposti, l'illegittimità della pretesa tributaria perché riferita a immobili asseritamente "beni merce" o ancora in costruzione, nonché la prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi. I giudici tributari di merito hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso iniziale sia l'appello, ritenendo, da un lato, provata la notificazione di avvisi di accertamento e successivi atti di riscossione e, dall'altro, nuove e quindi inammissibili in appello le eccezioni fondate su un asserito giudicato esterno derivante da altra sentenza, formatosi dopo il giudizio di primo grado. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione del divieto di domande/eccezioni nuove ex art. 57 d.lgs. 546/1992; omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno relativo alla stessa ingiunzione presupposta. La resistente ha replicato chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto, per quanto di ragione, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, respingendo il primo. Ha ritenuto che il giudice d'appello avesse erroneamente qualificato come tardiva e inammissibile l'eccezione di giudicato esterno, nonostante il giudicato si fosse formato solo dopo la definizione del primo grado; in tale situazione il giudice di merito non doveva dichiarare inammissibile l'appello, ma esaminare i motivi di gravame e, se del caso, consentire il deposito della sentenza sopravvenuta e il contraddittorio tra le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per gli accertamenti sulla conformità delle copie della sentenza invocata come giudicato e del ricorso originario. È stata inoltre esclusa la nullità per motivazione apparente, ritenendo la decisione di merito sufficientemente argomentata, pur se giuridicamente erronea.
Norme richiamate
nel giudizio tributario di appello non sono proponibili domande ed eccezioni nuove rispetto al thema decidendum del primo grado; tuttavia il giudicato esterno sopravvenuto dopo la definizione del primo grado non può essere trattato come eccezione tardiva in senso preclusivo, dovendo il giudice assicurare il contraddittorio sul punto
art. 111 Cost.
richiamato per il canone del "minimo costituzionale" della motivazione e per il valore del giusto processo, rilevante anche in relazione all'efficacia del giudicato esterno
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valuta la denunciata omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte esclude nel caso concreto la motivazione apparente
richiamato per i requisiti della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato come parametro dei vizi di nullità dedotti con il primo e terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato come parametro della doglianza di violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
il giudicato sostanziale, anche tributario, può spiegare efficacia preclusiva in altri giudizi tra le stesse parti sul medesimo rapporto sostanziale
richiamato in relazione alla formazione del giudicato e alla sua rilevanza esterna
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'applicabilità ai giudizi tributari dei principi del rito civile, inclusi quelli relativi al giudicato esterno
richiamato dalla ricorrente quale termine di decadenza dell'azione impo-esattiva dei tributi locali
art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione IMU/ICI per i cd. beni merce
richiamato per il deposito della memoria della controricorrente
Massime di principio
- Nel processo tributario l'eccezione di giudicato esterno sopravvenuto dopo la definizione del primo grado non è preclusa come "domanda o eccezione nuova" in senso sostanziale: il giudice deve prenderla in considerazione e assicurare il contraddittorio, anche rimettendo la causa sul ruolo per il deposito della sentenza sopravvenuta.
- Se il giudicato esterno si forma solo dopo l'udienza di definizione del primo grado o dopo la decisione di primo grado, la parte può sollevarlo anche in appello; il giudice non deve dichiarare inammissibile l'impugnazione per il solo fatto che il giudicato non esisteva ancora in primo grado.
- L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita novità dell'eccezione di giudicato, quando il giudicato è sopravvenuto, integra vizio censurabile in cassazione e impone la cassazione con rinvio per il riesame del gravame.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire la ratio decidendi; non vi è motivazione apparente se la sentenza espone, in modo comprensibile, la ragione della decisione, anche se essa sia giuridicamente errata.
- Il giudicato tributario può avere efficacia esterna tra le stesse parti in giudizi diversi aventi ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale, nei limiti in cui l'accertamento riguardi elementi fattuali o giuridici tendenzialmente permanenti e riferiti al medesimo quadro normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33719/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33730/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →