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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31186/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una domanda del lavoratore volta a ottenere il pagamento del TFR maturato nel rapporto di lavoro ceduto. Il Tribunale aveva condannato la società, ritenuta cessionaria ex art. 2112 c.c. di una precedente impresa, al pagamento della somma di euro 25.505,38 oltre accessori e spese. La Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'appello della società. In Cassazione la società proponeva due motivi di ricorso contro la sentenza d'appello; tuttavia, dal testo emerge che il problema decisivo non riguarda i motivi di merito, ma la procedibilità del ricorso: la sentenza impugnata risultava notificata, ma la relativa relata di notifica non era stata depositata unitamente al ricorso, bensì solo successivamente con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha quindi valutato se tale tardiva produzione potesse sanare l'omissione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'onere di deposito della relata ai fini dell'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine, della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369 c.p.c. e non sanabile con produzione successiva ex art. 372 c.p.c., salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, nonché al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    è richiamato solo per qualificare la posizione della società quale cessionaria del rapporto di lavoro e quindi obbligata verso il lavoratore ceduto

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito, a pena di improcedibilità, della sentenza impugnata munita della relata di notifica quando si deduce la notificazione della decisione

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola la definizione anticipata del ricorso e il subprocedimento che ha portato alla dichiarazione di improcedibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento impugnato

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    consente l'acquisizione della relata se essa risulta dalla produzione del controricorrente nei termini

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude il contrasto della sanzione di improcedibilità con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude il contrasto della sanzione di improcedibilità con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    la Corte esclude il contrasto della sanzione di improcedibilità con il diritto a un equo processo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    poiché la decisione definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono applicate le condanne previste da tali commi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 21349 del 2022

    richiamata per il principio dell'autoresponsabilità della parte che dichiara la notificazione della sentenza e per l'onere di depositare la relata

  • Cass. n. 27883 del 2024

    richiamata per l'ipotesi in cui la relata risulti comunque acquisita al fascicolo o tramite fascicolo d'ufficio

  • Cass. n. 27313 del 2024

    richiamata per il principio secondo cui l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio senza contraddittorio preventivo

  • Cass. n. 19475 del 2024

    richiamata per escludere il contrasto della sanzione con la Costituzione e con la CEDU

  • Cass. n. 24724 del 2024

    richiamata per escludere il contrasto della sanzione con la Costituzione e con la CEDU

  • Cass. S.U. n. 10648 del 2017

    richiamata come precedente sulle eccezioni all'improcedibilità per mancato deposito della relata

  • Cass. n. 24199 del 2025

    richiamata come ulteriore precedente di continuità sul punto

  • Cass. S.U. n. 10955 del 2024

    richiamata per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nel procedimento definito ex art. 380-bis c.p.c.

  • Cass. S.U. n. 36069 del 2023

    richiamata per confermare l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata per il principio sull'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la parte ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l'onere di depositare nel termine di legge la copia della sentenza munita di relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • La produzione tardiva della relata di notifica non sana l'omissione originaria ai sensi dell'art. 372 c.p.c., salvo i limitati casi in cui la documentazione sia già acquisita al fascicolo per iniziativa della controparte o tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d'ufficio e non richiede la previa instaurazione del contraddittorio sulla questione processuale.
  • La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non contrasta con il diritto di difesa, con il giusto processo o con il diritto all'equo processo, essendo un adempimento preliminare e funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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