Cassazione Civile, Ordinanza n. 29782/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dallo sbarco in Italia di un cittadino tunisino che, secondo gli atti amministrativi, aveva dichiarato al momento dello sbarco e in un secondo foglio notizie di essere venuto in Italia per cercare lavoro. La Questura aveva emesso un decreto di respingimento e, in conseguenza, un decreto di trattenimento presso un CPR, poi convalidato dal Giudice di Pace di Torino. Successivamente, nel procedimento attivato a seguito della domanda di protezione internazionale, era stato disposto un ulteriore trattenimento ex art. 6 d.lgs. 25/2008, convalidato dal Tribunale di Torino. In cassazione il ricorrente ha impugnato entrambe le convalide. Nel primo ricorso ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo che non gli fosse stata fornita un'effettiva informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e che, quindi, fosse illegittimo il decreto di respingimento presupposto e il conseguente trattenimento; 2) violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, assumendo che il respingimento avesse natura seriale e sostanzialmente collettiva, senza esame individuale. Nel secondo ricorso ha reiterato il primo motivo, sostenendo che la domanda di asilo non poteva essere considerata strumentale se il respingimento era nullo per difetto di informativa.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto fondato il profilo relativo alla mancata informativa sulla protezione internazionale e ha cassato senza rinvio sia l'ordinanza del Giudice di Pace di Torino sia l'ordinanza del Tribunale di Torino. Ha quindi dichiarato la nullità dei trattenimenti disposti dalla Questura di Agrigento e dalla Questura di Torino nei confronti del ricorrente. L'esame del secondo motivo del primo ricorso è rimasto assorbito. Non vi è stata regolazione delle spese, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte era un'amministrazione statale.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare le convalide dei trattenimenti.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
norma richiamata quale parametro della legittimità del respingimento e del conseguente trattenimento.
richiamato quale disposizione del sistema di prima accoglienza e informazione dello straniero appena giunto sul territorio.
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
impone alle autorità competenti di assicurare un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale; la mancanza di tale informazione rende nullo il respingimento e travolge il trattenimento consequenziale.
il trattenimento disposto nel procedimento di protezione internazionale presuppone la valutazione della strumentalità della domanda; se il presupposto del respingimento è nullo, viene meno la base della convalida.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di espulsioni collettive; la Corte non si sofferma sul motivo perché assorbito.
art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato e regolazione delle spese.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
richiamato in relazione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in materia di immigrazione.
i compensi e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati dal giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nei casi di cassazione senza rinvio.
non si applica nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale contro parte ammessa al patrocinio, secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Lo straniero rintracciato al momento dello sbarco o dell'ingresso irregolare deve ricevere un'informazione effettiva e adeguata sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; una mera formula generica o il semplice richiamo a fogli notizie non basta a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo.
- La mancata dimostrazione dell'avvenuta informativa sulla protezione internazionale determina la nullità del decreto di respingimento e tale invalidità si riflette sul successivo provvedimento di trattenimento fondato su quel respingimento.
- Quando il trattenimento disposto nell'ambito della procedura di protezione internazionale è giustificato dalla pretesa strumentalità della domanda di asilo, tale ragionamento viene meno se il presupposto del respingimento risulta nullo per violazione degli obblighi informativi.
- L'interesse del cittadino straniero a impugnare la convalida del trattenimento permane anche se il trattenimento è cessato, sia per l'eventuale tutela risarcitoria, sia per eliminare gli effetti pregiudizievoli del provvedimento illegittimo.
- In presenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di una controparte pubblica statale, la liquidazione delle spese e del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non la normale condanna alle spese in favore dello Stato.
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