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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13565/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia riguarda l’istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente ENEL, iscritto al fondo previdenziale integrativo aziendale PIA poi confluito in Fondenel, il quale sosteneva che le somme percepite alla cessazione del rapporto dovessero essere tassate in parte con aliquota agevolata del 12,50% perché qualificabili come rendimento di natura capitale/assicurativa, anziché integralmente come trattamento di fine rapporto o reddito da lavoro dipendente. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la CTR della Lombardia aveva nuovamente accolto la domanda di rimborso sulla base di CTU, ritenendo provato che i capitali accantonati erano stati investiti e che il rendimento maturato fosse soggetto al regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) nullità della sentenza per mancato rispetto del principio di diritto dettato dalla Cassazione nel precedente rinvio; 3) violazione della disciplina fiscale applicabile (TUIR e norme richiamate) per avere la CTR applicato l’aliquota del 12,50% senza accertare che vi fosse stato un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e senza distinguere la sorte capitale dal rendimento netto. Il contribuente resistiva con controricorso e chiedeva il rigetto, subordinatamente la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’Agenzia. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, poiché aveva accolto il rimborso senza accertare in concreto l’esistenza di un "rendimento netto" derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. La CTU valorizzata dalla CTR non dimostrava tale investimento, ma descriveva soltanto calcoli attuariali e la redditività complessiva del patrimonio ENEL, dato ritenuto inidoneo a integrare il rendimento tassabile al 12,50%. La Corte ha ribadito che l’onere di allegazione e prova del presupposto del rimborso grava sul contribuente, attore sostanziale della domanda, e che la mera documentazione proveniente dal datore di lavoro o una CTU fondata su parametri attuariali non bastano a provare il rendimento netto richiesto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul punto sostanziale e l’originaria istanza di rimborso è stata rigettata; le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente e per mancato rispetto del principio di diritto del rinvio.

  • artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati quali parametri del contenuto della decisione tributaria e della motivazione, la cui violazione è stata dedotta come causa di nullità.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Invocati per censurare la mancata pronuncia sui punti rilevanti e la carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione insufficiente o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale in punto di qualificazione fiscale delle somme percepite.

  • art. 42 TUIR

    Richiamato per sostenere l’assoggettamento al regime del 12,50% dei capitali derivanti da contratti di capitalizzazione o assicurazione sulla vita, nei limiti del rendimento netto.

  • art. 17 TUIR

    Richiamato per il regime della tassazione separata della sorte capitale.

  • art. 16 TUIR

    Richiamato per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto/sorte capitale.

  • art. 6 L. n. 482 del 1985

    La tassazione agevolata al 12,50% è ritenuta applicabile solo al rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 124 del 1993

    Richiamato dall’Agenzia tra le norme che regolano il trattamento delle prestazioni di previdenza complementare.

  • art. 1, comma 5, D.L. n. 669 del 1996, conv.

    Richiamato dall’Agenzia nel quadro normativo della previdenza complementare e della tassazione delle prestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via implicita nel passaggio sull’onere probatorio gravante sul contribuente, attore sostanziale della domanda di rimborso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul rimborso IRPEF relativo a prestazioni di previdenza complementare aziendale, la tassazione agevolata del 12,50% si applica soltanto al "rendimento netto" effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale.
  • Il contribuente che chiede il rimborso ha l’onere di provare sia l’effettivo investimento sul mercato delle somme accantonate, sia l’ammontare del rendimento conseguito, sia il criterio di imputazione delle plusvalenze alla propria posizione individuale.
  • Non è sufficiente, per dimostrare il rendimento tassabile al 12,50%, una quantificazione basata su calcoli attuariali, riserve matematiche o sulla redditività complessiva del patrimonio del datore di lavoro; occorre un accertamento sul concreto impiego sul mercato degli accantonamenti.
  • In sede di giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e deve compiere gli specifici accertamenti richiesti; la decisione che prescinda da tali verifiche è censurabile per violazione del vincolo derivante dalla cassazione con rinvio.
  • Per le prestazioni maturate in ambito di fondi PIA/Fondenel, la distinzione tra fasi di gestione del fondo non consente di prescindere dal requisito comune dell’effettivo rendimento da investimento sul mercato, quale presupposto della minore imposizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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