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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00720/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una associazione che gestiva centri di riabilitazione ha chiesto il pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti in un arco temporale compreso tra il 1994 e il 1996, sostenendo in via principale il diritto al corrispettivo contrattuale e, in subordine, il diritto all’indennizzo per arricchimento senza causa. La vicenda riguarda l’apertura di ulteriori ambulatori distaccati rispetto ai centri originariamente convenzionati: secondo l’associazione, tali ambulatori erano stati aperti sulla base di una convenzione e di atti amministrativi e sanitari (circolare ministeriale, delibera regionale, nulla osta sanitari) che ne legittimavano l’attività; secondo le controparti, invece, mancava una specifica convenzione per quelle sedi e l’attività era stata svolta in contrasto con la normativa di settore. In primo grado la domanda principale è stata rigettata e quella subordinata è stata accolta solo in minima parte; in appello la domanda è stata sostanzialmente respinta e l’appello incidentale delle controparti dichiarato inammissibile. Nel ricorso per cassazione l’associazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sulla disciplina dei servizi sanitari e omesso esame della convenzione e dei nulla osta, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso che gli ambulatori fossero coperti dalla convenzione o legittimati dagli atti amministrativi richiamati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2041 c.c. e nullità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse ingiustamente reputato generiche le censure relative al diniego dell’indennizzo e avesse trascurato l’utilità delle prestazioni e la consapevolezza dell’azienda sanitaria. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mirava a rivalutare l’interpretazione della convenzione e a fondarsi su atti interni privi di efficacia normativa, oltre che su circostanze non decisive ai fini dell’interpretazione contrattuale; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello rilevato la genericità delle censure e, soprattutto, l’omessa specifica contestazione del diniego di autorizzazione regionale, circostanza che impediva di riconoscere l’arricchimento senza causa in presenza di prestazioni rese in contrasto con la disciplina autorizzatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la censura sulla convenzione e sugli atti amministrativi non era ammissibile perché richiedeva una nuova interpretazione di merito del contratto e si fondava su atti interni o su circostanze non decisive; ha inoltre rilevato che la doglianza sull’ingiustificato arricchimento non aggrediva la ratio della decisione d’appello, la quale aveva valorizzato la mancata specifica contestazione del diniego di autorizzazione regionale e la conseguente violazione della disciplina sanitaria. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese per la mancata difesa degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa non è esperibile per aggirare la disciplina autorizzatoria e convenzionale quando le prestazioni siano state rese in contrasto con le regole di settore; la relativa censura in appello deve essere specifica e investire la ratio del rigetto.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lamentava un erroneo riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto il motivo non decisivo rispetto alla ratio della sentenza d’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e puntuali contro la sentenza di primo grado; la mancata contestazione del diniego di autorizzazione ha comportato la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamata dalla ricorrente come norma di settore sulla disciplina dei servizi sanitari e dei relativi rapporti convenzionali.

  • legge 23 dicembre 1978, n. 833

    Richiamata dalla ricorrente quale base normativa del sistema sanitario e dei rapporti con le strutture convenzionate.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato come normativa di settore in materia di organizzazione sanitaria e prestazioni rese in regime convenzionale.

  • circolare ministeriale n. 223 del 29 novembre 1968

    La Corte ha escluso che potesse avere valore normativo idoneo a fondare l’ammissione delle prestazioni, trattandosi di atto interno privo di efficacia vincolante esterna.

  • delibera della Giunta regionale del 5 aprile 1993

    Richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non potesse essere valorizzata come fonte normativa nel senso preteso dalla parte.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una convenzione, specie se stipulata da una pubblica amministrazione, è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incongrua.
  • Atti amministrativi interni o circolari prive di efficacia normativa non possono, da soli, modificare il contenuto di un rapporto contrattuale o integrare una convenzione in assenza di un’espressa previsione.
  • Nel contratto con la pubblica amministrazione vale il requisito della forma scritta ad substantiam: il comportamento successivo delle parti, come il pagamento di precedenti prestazioni, non basta a provare un accordo ulteriore non formalizzato.
  • L’azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per superare o eludere una disciplina autorizzatoria o convenzionale che governa lo svolgimento dell’attività resa alla pubblica amministrazione.
  • In appello, le doglianze devono essere specifiche e devono colpire puntualmente la ratio decidendi della sentenza di primo grado; censure generiche o riferite a statuizioni non pertinenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoArricchimento senza causaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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