Cassazione Civile, Ordinanza n. 15011/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per conto dell'INPS nei confronti di una società, per omesso versamento di contribuzione riferita a venticinque rapporti di lavoro formalmente qualificati come collaborazioni a progetto e ritenuti dall'ente ispettivo, poi dai giudici di merito, in realtà subordinati. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provata la natura subordinata dei rapporti per mancanza di un progetto specifico, autonomamente identificabile e collegato a un risultato finale, e ha applicato la conversione ex tunc dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato genericità del progetto e giudicato interno sulla questione; 2) violazione degli artt. 1362-1371 c.c., 2094 e 2222 c.c. e degli artt. 61, 62, 69 d.lgs. 276/2003, lamentando l'erronea applicazione di una presunzione assoluta di subordinazione che la ricorrente riteneva introdotta solo dalla legge Fornero e non applicabile ai contratti stipulati tra il 2003 e il 2007; 3) violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. in tema di spese, chiedendo una regolazione delle spese di merito favorevole alla società. Prima dell'adunanza camerale la società ha però rinunciato al ricorso e la controparte ha aderito, dichiarandosi soddisfatta del rimborso spese pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. Non ha provveduto sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Inoltre ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale onere non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
consente la trattazione camerale con termine riservato per il deposito dell'ordinanza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono le censure dedotte dalla ricorrente per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003
invocati per contestare la qualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto e la conversione in rapporti subordinati.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla questione del progetto.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c.
invocati in relazione all'interpretazione dei contratti di collaborazione a progetto.
richiamati per il confronto tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
invocati per contestare la regolazione delle spese di lite.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, senza provvedere sulle spese quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
richiamata dalla ricorrente quale fonte della presunta disciplina sopravvenuta sulla subordinazione dei rapporti di collaborazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del processo, con conseguente impossibilità di pronunciarsi sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò sia coerente con la disciplina processuale richiamata nella decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le censure che investono la qualificazione di rapporti di collaborazione a progetto e la loro eventuale conversione in rapporti subordinati richiedono, in linea generale, il confronto tra contenuto concreto dell'attività svolta, specificità del progetto e criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato.
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