Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15011/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per conto dell'INPS nei confronti di una società, per omesso versamento di contribuzione riferita a venticinque rapporti di lavoro formalmente qualificati come collaborazioni a progetto e ritenuti dall'ente ispettivo, poi dai giudici di merito, in realtà subordinati. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provata la natura subordinata dei rapporti per mancanza di un progetto specifico, autonomamente identificabile e collegato a un risultato finale, e ha applicato la conversione ex tunc dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato genericità del progetto e giudicato interno sulla questione; 2) violazione degli artt. 1362-1371 c.c., 2094 e 2222 c.c. e degli artt. 61, 62, 69 d.lgs. 276/2003, lamentando l'erronea applicazione di una presunzione assoluta di subordinazione che la ricorrente riteneva introdotta solo dalla legge Fornero e non applicabile ai contratti stipulati tra il 2003 e il 2007; 3) violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. in tema di spese, chiedendo una regolazione delle spese di merito favorevole alla società. Prima dell'adunanza camerale la società ha però rinunciato al ricorso e la controparte ha aderito, dichiarandosi soddisfatta del rimborso spese pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. Non ha provveduto sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Inoltre ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale onere non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del processo, con conseguente impossibilità di pronunciarsi sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò sia coerente con la disciplina processuale richiamata nella decisione.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le censure che investono la qualificazione di rapporti di collaborazione a progetto e la loro eventuale conversione in rapporti subordinati richiedono, in linea generale, il confronto tra contenuto concreto dell'attività svolta, specificità del progetto e criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.