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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23890/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2002 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA ritenuta indebitamente detratta da una società in relazione all'acquisto da altra società di un insieme di beni materiali (merci, attrezzature, automezzi) già organizzati per la vendita all'ingrosso di bevande. Secondo l'Ufficio, l'operazione non era una mera cessione di singoli beni, ma dissimulava una cessione di ramo d'azienda, con conseguente assoggettamento a imposta di registro. La società ha impugnato l'avviso e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale o delega; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello, che si sarebbe limitata ad affermare la simulazione senza indicare gli elementi probatori posti a base del convincimento; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per aver ritenuto la cessione di azienda senza verificare se i beni, nella loro complessità, fossero idonei all'esercizio dell'impresa e senza considerare che le vendite erano avvenute in tempi diversi e che mancavano beni immateriali e rapporti giuridici; 4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla violazione dell'art. 12, comma 5, l. 212/2000, per prosecuzione della verifica oltre il termine di trenta giorni senza motivazione. La Corte ha anche respinto l'istanza di rinvio dell'udienza formulata per il nuovo difensore, richiamando il principio secondo cui il grave impedimento rilevante ai fini del differimento deve riguardare l'impossibilità di sostituzione con delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo sussistente l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso e la motivazione meramente apparente della sentenza della CTR. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su specifiche domande o eccezioni ritualmente devolute integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio corretto per censurare omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    La sentenza ricorda la doglianza relativa alla nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato; la Corte non esamina il merito della questione per il vizio di omessa pronuncia della CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve esporre i motivi in fatto e diritto; la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la motivazione apparente è causa di nullità.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione della sentenza è costituzionalmente imposto; una motivazione meramente apparente è equiparata a una motivazione mancante.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della prova e degli elementi fattuali posti a base della decisione.

  • art. 12, comma 5, l. n. 212/2000

    Richiamato nel quarto motivo per lamentare la prosecuzione della verifica oltre il termine ordinario di trenta giorni senza adeguata motivazione.

  • art. 14 d.P.R. n. 600/1973

    La CTR vi fa riferimento per evidenziare la mancata tenuta delle scritture contabili da parte della società verificata.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l'istanza di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore; la Corte ribadisce che occorre l'impossibilità di sostituzione mediante delega.

  • art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    Richiamato a sostegno della possibilità di delega ad altro collega, rilevante per escludere il differimento dell'udienza.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una specifica eccezione o domanda ritualmente proposta integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile come vizio processuale ex art. 360, n. 4 c.p.c.
  • La motivazione è meramente apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o assertive, senza indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico seguiti per decidere; in tal caso la sentenza è nulla come se fosse priva di motivazione.
  • Nel processo tributario, il giudice che qualifichi un'operazione come cessione d'azienda non può limitarsi a enunciazioni generiche sulla simulazione, ma deve indicare gli elementi probatori concreti dai quali desume la natura reale dell'operazione.
  • L'istanza di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore è accoglibile solo se l'impedimento non sia superabile mediante sostituzione con delega ad altro collega; altrimenti la questione resta interna all'organizzazione professionale del difensore.
  • Quando un motivo di ricorso investe un vizio processuale assorbente, gli altri motivi che presuppongono l'esame del merito possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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