Cassazione Civile, Ordinanza n. 35112/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole al rientro in servizio dopo un congedo straordinario fruito per assistenza al coniuge disabile. La società datrice sosteneva di avere soppresso il posto di lavoro della dipendente, già addetta in via esclusiva al servizio di pulizia, affidando tale attività a soggetti esterni. La Corte d'appello aveva ritenuto non operante il divieto di licenziamento di cui all'art. 42, comma 5, L. n. 151/2001, perché il recesso era fondato su una causa diversa dalla fruizione del congedo, e aveva considerato provata l'effettiva riorganizzazione aziendale. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, con sei motivi, violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, oltre a omessi esami di fatti decisivi. In sintesi ha censurato la decisione per avere ritenuto dimostrata la soppressione del posto e l'esternalizzazione del servizio pur in mancanza di prova di un valido contratto di appalto con la società terza, sostenendo che, senza tale prova, non fosse verificata la genuinità della riorganizzazione e l'effettività del giustificato motivo oggettivo; ha inoltre contestato che fosse stata adeguatamente valutata la dedotta insussistenza dell'appalto e la pretesa pretestuosità del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi di vizio motivazionale fossero inammissibili perché le questioni accertate in fatto dalla corte territoriale erano coperte da doppia conforme, senza che la ricorrente avesse indicato le differenze tra le ragioni della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello. Quanto alle doglianze formalmente formulate come violazioni di legge, la Corte ha osservato che esse miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sull'effettività della riorganizzazione e sulla soppressione del posto, tema non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha quindi confermato il rigetto sostanziale delle censure senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del licenziamento. Nulla sulle spese per mancata difesa della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 L. n. 151/2001
il divieto di licenziamento collegato al congedo straordinario opera solo se il recesso è fondato sulla fruizione del congedo medesimo e non anche rispetto a una diversa e legittima causa di risoluzione del rapporto.
il giustificato motivo oggettivo richiede una modifica organizzativa dell'impresa che determini la soppressione del posto di lavoro.
l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e il nesso tra riorganizzazione e soppressione del posto è posto a carico del datore di lavoro.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che le censure si risolvono in realtà in una contestazione dell'accertamento di fatto e della prova valutata dal giudice di merito.
il libero convincimento del giudice non impone un autonomo accertamento della validità dell'appalto quale passaggio necessario e tipizzato per la verifica del giustificato motivo oggettivo.
richiamato dalla ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute in sostanza dirette contro la valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile se non sono indicate e confrontate le differenti rationes decidendi di primo e secondo grado; inoltre non è consentita la rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme di merito, l'accertamento di fatto non è rivalutabile in cassazione nei limiti prospettati dalla ricorrente.
la trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può escluderla quando la questione presenti principi di diritto consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
richiamato dalla ricorrente per contestare la genuinità dell'esternalizzazione/appalto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità delle censure.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di appalto, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà il piano fattuale e probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il controllo giudiziale riguarda l'effettività e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale e il nesso causale tra tale riorganizzazione e la soppressione della posizione lavorativa.
- La soppressione del posto può essere realizzata anche mediante esternalizzazione dell'attività, purché la scelta organizzativa sia effettiva e non meramente simulata o pretestuosa.
- Quando vi è doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il divieto di licenziamento connesso alla fruizione di un congedo straordinario non impedisce il recesso per una causa autonoma e legittima, quale un vero giustificato motivo oggettivo non ricollegato al congedo.
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