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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La contribuente impugnava, in sede di legittimità, la sentenza della CTR Lombardia che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado. In appello era stato ritenuto, da un lato, che i crediti erariali per IRPEF si prescrivessero nel termine decennale; dall’altro, che alcune cartelle fossero state validamente notificate a persona diversa dal destinatario senza la comunicazione di avvenuta notifica prevista dalle formalità richiamate dalla contribuente. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che i tributi erariali soggiacciono alla prescrizione quinquennale per le obbligazioni periodiche. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2944 c.c. e comunque delle regole sulla notificazione, contestando la ritualità dell'interruzione della prescrizione perché l'intimazione non sarebbe stata notificata a mani della parte e non sarebbe stata provata l'invio della raccomandata informativa successiva alla consegna a terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto conforme a diritto la statuizione della CTR: i crediti per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro sono soggetti al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile l'art. 2948 c.c., perché l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, è autonoma e non periodica in senso tecnico. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato in parte non autosufficiente e in parte non pertinente alla ratio decidendi, osservando che, nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 mediante consegna a persona diversa, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Non si applica ai crediti tributari erariali oggetto di causa, perché l'obbligazione tributaria annuale ha carattere autonomo e unitario e non integra una prestazione periodica in senso tecnico.

  • art. 2946 c.c.

    Trova applicazione il termine ordinario decennale per la riscossione dei crediti erariali in mancanza di una diversa previsione espressa.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l'imposta di registro opera un'espressa previsione di prescrizione decennale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come norma del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 2944 c.c.

    È stata richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo per contestare l'interruzione della prescrizione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La sentenza d'appello aveva ritenuto regolare la notifica di alcune cartelle eseguita a persona diversa dal destinatario ai sensi di tale disposizione.

  • art. 139, quarto comma, c.p.c.

    La ricorrente lamentava la mancata osservanza della comunicazione di avvenuta notifica; la Corte ha ritenuto il motivo non decisivo rispetto alla disciplina applicabile.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti al contribuente, quando eseguita mediante consegna a soggetti diversi dal destinatario, deve essere seguita dall'invio della raccomandata informativa semplice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • I crediti erariali relativi a imposte come IRPEF, IVA e IRAP si prescrivono ordinariamente nel termine decennale, salvo espressa previsione contraria.
  • L'obbligazione tributaria annuale non è assimilabile alle obbligazioni periodiche ex art. 2948 c.c., perché ogni annualità costituisce un rapporto autonomo rispetto alle precedenti.
  • Nelle notifiche degli atti tributari eseguite a persona diversa dal destinatario, la normativa richiede la spedizione della raccomandata informativa semplice, non necessariamente con avviso di ricevimento.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile o comunque infondato.
  • Se il ricorso è respinto, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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