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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22047/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso in relazione a una presupposta cartella di pagamento emessa per il periodo d’imposta 2007 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Il giudice tributario di appello aveva accolto il gravame ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, sia per profili relativi al luogo della notifica, sia perché dagli atti risultava, secondo la CTR, il mancato perfezionamento della notifica per irregolarità nella giacenza e nella raccomandata informativa. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione. I ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili: con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di motivi nuovi, sostenendo che la CTR aveva esaminato vizi della notifica dedotti solo tardivamente in memorie di appello e non già nei motivi di gravame; inoltre il contribuente, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti dopo il deposito della documentazione relativa alla notifica. Con il secondo motivo hanno censurato la violazione delle norme sulla notificazione della cartella e l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il plico era stato correttamente depositato presso la casa comunale con invio della raccomandata informativa e che l’annotazione richiamata dalla CTR non dimostrava un ritiro anticipato dell’atto ma si riferiva alla ricevuta utile al ritiro in giacenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato questioni di invalidità della notificazione non devolute con l’atto di appello, ma introdotte solo con memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado, in violazione dei limiti del thema decidendum e del divieto di ius novorum nel processo tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di intimazione. Il contribuente è stato condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’oggetto del giudizio di impugnazione è delimitato dai motivi ritualmente dedotti con il ricorso o con l’atto di appello; il giudice non può esaminare, a pena di ultrapetizione, questioni di invalidità dell’atto introdotte solo con memorie successive.
  • La deduzione della mancata notifica di un atto tributario non consente automaticamente di introdurre qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: ciascun vizio deve essere specificamente allegato e devoluto al giudizio.
  • Nel processo tributario le memorie depositate nel corso del giudizio hanno funzione illustrativa e non possono essere usate per ampliare il thema decidendum o per proporre nuove eccezioni.
  • Le nullità della notificazione dell’atto tributario, ove non tempestivamente fatte valere con l’impugnazione, restano irrilevanti perché l’atto produce effetti e può divenire definitivo.
  • Quando la causa è definita in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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