Cassazione Civile, Ordinanza n. 22047/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso in relazione a una presupposta cartella di pagamento emessa per il periodo d’imposta 2007 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Il giudice tributario di appello aveva accolto il gravame ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta, sia per profili relativi al luogo della notifica, sia perché dagli atti risultava, secondo la CTR, il mancato perfezionamento della notifica per irregolarità nella giacenza e nella raccomandata informativa. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione. I ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili: con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di motivi nuovi, sostenendo che la CTR aveva esaminato vizi della notifica dedotti solo tardivamente in memorie di appello e non già nei motivi di gravame; inoltre il contribuente, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti dopo il deposito della documentazione relativa alla notifica. Con il secondo motivo hanno censurato la violazione delle norme sulla notificazione della cartella e l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il plico era stato correttamente depositato presso la casa comunale con invio della raccomandata informativa e che l’annotazione richiamata dalla CTR non dimostrava un ritiro anticipato dell’atto ma si riferiva alla ricevuta utile al ritiro in giacenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato questioni di invalidità della notificazione non devolute con l’atto di appello, ma introdotte solo con memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado, in violazione dei limiti del thema decidendum e del divieto di ius novorum nel processo tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di intimazione. Il contribuente è stato condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciarsi su censure non ritualmente devolute dalle parti.
Richiamato nel quadro delle dedotte nullità processuali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Norma evocata dalle ricorrenti in relazione ai requisiti del ricorso nel processo tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
La Corte ribadisce che i motivi aggiunti sono soggetti a preclusione e non possono ampliare tardivamente il thema decidendum oltre i limiti del ricorso introduttivo o dell’atto di appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Richiamato quale norma sulla produzione di documenti e memorie nel processo tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Evocato tra le norme processuali sul contenuto e i limiti dell’appello tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Richiamato nel contesto dei limiti alle eccezioni in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Evocato come norma che limita le nuove eccezioni e i nova nel giudizio tributario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari.
Evocato dalle ricorrenti in relazione alla fede privilegiata delle attestazioni contenute negli atti pubblici/notificatori.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 38, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario.
Richiamato per il termine lungo per impugnare.
Richiamato per il computo dei termini processuali, poiché la notifica del ricorso è avvenuta di lunedì.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la riduzione delle spese in ragione della difesa personale svolta dall’Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio di impugnazione è delimitato dai motivi ritualmente dedotti con il ricorso o con l’atto di appello; il giudice non può esaminare, a pena di ultrapetizione, questioni di invalidità dell’atto introdotte solo con memorie successive.
- La deduzione della mancata notifica di un atto tributario non consente automaticamente di introdurre qualsiasi vizio del procedimento notificatorio: ciascun vizio deve essere specificamente allegato e devoluto al giudizio.
- Nel processo tributario le memorie depositate nel corso del giudizio hanno funzione illustrativa e non possono essere usate per ampliare il thema decidendum o per proporre nuove eccezioni.
- Le nullità della notificazione dell’atto tributario, ove non tempestivamente fatte valere con l’impugnazione, restano irrilevanti perché l’atto produce effetti e può divenire definitivo.
- Quando la causa è definita in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.
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