Cassazione Civile, Ordinanza n. 13376/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con recuperi a titolo di IRAP, IRES e IVA. L’Amministrazione contestava alla società, poi dichiarata fallita, sia l’indebita detrazione dell’IVA per l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, sia l’emissione di fatture senza IVA formalmente intestate a operatori comunitari ma riferite, secondo l’Ufficio e secondo i giudici di merito, a cessioni in realtà avvenute nel territorio italiano. Dopo il rinvio disposto dalla Cassazione nel 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha riesaminato solo il profilo delle asserite cessioni intracomunitarie, ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta dalla società (CMR firmati e timbrati, verifica VIES) e valorizzando una serie di elementi indiziari che deponevano per il carattere fittizio delle operazioni e per l’assenza di prova dell’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e carenza di motivazione, sostenendo che la prova del trasporto intracomunitario era stata fornita mediante documenti conformi all’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 e che la Corte territoriale aveva erroneamente svalutato la consulenza tecnica e i documenti prodotti, attribuendo invece rilievo decisivo al processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva invece esaminato il punto decisivo della lite, ossia la mancata prova della fuoriuscita dei beni dal territorio della Repubblica. Ha quindi rigettato il ricorso. Non ha statuito sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la preferenza accordata a determinate risultanze istruttorie.
art. 45-bis Regolamento UE n. 282/2011
La ricorrente lo invocava come disciplina della presunzione di avvenuto trasporto intracomunitario in presenza di determinati documenti; la Corte, però, non ha ritenuto che nel caso concreto fosse stata fornita una prova idonea a superare le criticità evidenziate dal giudice di merito.
È richiamato quale disciplina delle cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, subordinate alla sussistenza della cessione onerosa, del trasferimento fisico dei beni tra Stati membri e dello status di soggetto passivo IVA del cessionario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito omette l’esame di un fatto storico decisivo, e non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
- In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità presuppone non solo la formalizzazione documentale dell’operazione, ma anche la prova dell’effettivo trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio nazionale; se tale prova manca, la pretesa agevolativa può essere negata.
- La produzione di documenti di trasporto e la verifica formale dell’iscrizione del cessionario al sistema VIES non sono, di per sé sole, necessariamente decisive ove il giudice di merito valorizzi elementi complessivi idonei a mettere in dubbio l’effettività dell’operazione.
- Quando il giudice di merito espone le ragioni per cui ritiene non provata la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato, la censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova rivalutazione del merito.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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