Cassazione Civile, Ordinanza n. 08293/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su beni del ricorrente per un rilevante debito tributario maturato per due annualità di imposta di un'associazione sportiva, di cui il ricorrente era stato presidente e legale rappresentante fino a una certa data. Il contribuente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non preceduta, nei suoi confronti, da un valido atto impositivo e dalla conseguente cartella di pagamento quale coobbligato; deduceva inoltre la mancanza, nell'atto, delle indicazioni richieste dallo statuto del contribuente (art. 7, comma 2, lett. b, L. 212/2000). La CTR aveva respinto l'appello valorizzando la tempestiva comunicazione della procedura e la notifica della cartella, ma il ricorrente censurava in cassazione soprattutto la motivazione della sentenza, ritenuta apparente o comunque omessa sul punto decisivo della mancanza del titolo esecutivo personale, oltre a lamentare omessa pronuncia sulla doglianza relativa al vizio formale dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello gravemente carente e sostanzialmente omessa rispetto al tema decisivo posto dal contribuente: la CTR non aveva chiarito quale fosse il titolo esecutivo posto a base dell'azione di riscossione nei confronti della persona fisica, limitandosi a formule generiche sulla "procedura a suo carico" e sui "debiti iscritti a suo nome", senza confrontarsi con la deduzione secondo cui il ricorrente non aveva ricevuto un atto impositivo o una cartella a lui personalmente intestata. Sono stati invece rigettati il secondo e il terzo motivo: la mancata indicazione nell'atto delle informazioni invocate dal contribuente non ha determinato nullità, sia perché la questione era comunque incompatibile con la decisione adottata, sia perché un eventuale vizio formale risultava sanato per raggiungimento dello scopo e, in ogni caso, le irregolarità formali prive di effettiva lesione della posizione del contribuente sono irrilevanti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà riesaminare il motivo accolto e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare la soglia minima costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato al controllo del minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale.
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibili le ragioni della decisione.
Le regole del processo tributario richiedono una motivazione idonea al controllo di legittimità.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente proposte; tuttavia il rigetto implicito può escludere l'omessa pronuncia.
art. 7, comma 2, lett. b, L. n. 212/2000
La mancata indicazione di termine e organo di impugnazione non determina, di per sé, invalidità dell'atto, ma può incidere sulla scusabilità dell'errore e sulla rimessione in termini.
Il vizio formale dell'atto è sanato se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati
L'iscrizione ipotecaria presuppone il decorso del termine di legge dalla notifica della cartella e può colpire gli immobili del debitore e dei coobbligati.
È richiamato come termine il cui decorso consente l'iscrizione ipotecaria.
È evocato dalla CTR con riferimento alla responsabilità degli enti per gli atti dei rappresentanti; nel caso concreto la Corte di cassazione lo reputa profilo inconferente rispetto alla censura principale.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia che impedisca di comprendere le ragioni della decisione; non basta lamentare una motivazione sintetica o non persuasiva, occorrendo una motivazione apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o inconferenti e non affronta il nucleo decisivo della censura, impedendo il controllo sull'iter logico seguito.
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non ricorre se la questione deve ritenersi comunque respinta in via implicita perché incompatibile con la decisione adottata.
- La mancanza di indicazioni formali nell'atto tributario, come quelle relative al termine e all'organo di impugnazione, non ne determina automaticamente la nullità; il vizio può essere sanato se l'atto raggiunge il proprio scopo e, comunque, sono irrilevanti le violazioni formali che non arrechino una concreta lesione della posizione del contribuente.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 presuppone l'esistenza di un titolo e il rispetto delle condizioni procedurali previste dalla normativa sulla riscossione; il giudice di merito deve indicare con precisione quale sia il titolo azionato nei confronti del soggetto inciso dalla misura.
- Quando il contribuente contesta di non avere ricevuto un atto impositivo o una cartella a lui personalmente intestata, il giudice deve verificare e motivare specificamente sulla riferibilità personale del titolo esecutivo, non potendo limitarsi a formule generiche sulla "procedura a suo carico".
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