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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29630/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Nel 2001 una coniuge chiese la separazione personale; l'altro coniuge domandò l'addebito alla moglie sostenendo che ella avesse abbandonato la casa familiare e intrapreso una convivenza extraconiugale. Nel giudizio di separazione fu escusso un testimone che riferì di avere ospitato la moglie in un determinato periodo e del suo successivo ritorno presso di lui. Dopo che la domanda di addebito era stata rigettata nei due gradi di merito e confermata in cassazione, il coniuge soccombente propose denuncia-querela per falsa testimonianza; il procedimento penale fu poi archiviato. Su tale presupposto convenne in giudizio il testimone e l'ex coniuge chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nell'assegno di mantenimento posto a suo carico, e del danno morale da reato. I giudici di merito respinsero la domanda ritenendo non provata la falsità della deposizione e, comunque, insussistente il nesso causale tra quella deposizione e il rigetto della domanda di addebito, poiché tale rigetto era dipeso da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e dall'assenza di prova che la relazione extraconiugale fosse causa, e non effetto, della crisi coniugale. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: travisamento della ratio decidendi della sentenza resa nel giudizio di separazione e omesso esame di fatti decisivi; omessa considerazione delle istanze istruttorie, compreso l'interrogatorio formale; omessa pronuncia sulla domanda di danno morale; omesso esame di fatti decisivi relativi alla falsità della testimonianza e alle prove non ammesse; violazione delle regole sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi, affermando l'autonomia dell'accertamento civile rispetto all'esito del procedimento penale, la correttezza della scelta della Corte territoriale di limitare il giudizio alla sola responsabilità civile, l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione di merito sulla mancanza del nesso causale e la conseguente irrilevanza delle prove richieste; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sul danno morale, poiché l'assenza del nesso causale escludeva in radice ogni voce di danno. È stato respinto anche il quinto motivo, poiché la regolazione delle spese nei confronti del testimone soccombente è stata fatta correttamente secondo il criterio della soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che il giudice civile dovesse autonomamente verificare la responsabilità civile senza accertare in via incidentale il reato, e che nel caso concreto mancasse il nesso di causalità materiale tra la deposizione contestata e il rigetto della domanda di addebito nella separazione. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia sul danno morale e ha confermato la corretta condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro motivazionale, ma non ritenuto violato perché la sentenza d'appello era logicamente comprensibile e sufficientemente motivata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia su istanze istruttorie o sulla domanda di danno morale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta delle prove rilevanti spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma non risulta violato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione della decisione impugnata

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 109 TULPS

    censurato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi

  • art. 2733, primo comma, c.c.

    richiamato per l'interrogatorio formale e la confessione, ma la mancata ammissione è ritenuta non decisiva

  • art. 185 c.p.

    richiamato solo per affermare che il giudice civile non è tenuto ad accertare il reato e le conseguenze dannose penalistiche

  • art. 2043 c.c.

    considerato come base della responsabilità civile autonoma, che va accertata nei suoi elementi costitutivi, compreso il nesso causale

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente in relazione alla revocazione straordinaria, ma la domanda di accertamento della falsità è reputata non ammissibile nel giudizio risarcitorio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese, applicato secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno derivante da un fatto che integri anche un reato, il giudice non deve accertare in via incidentale la sussistenza della fattispecie penale, ma deve verificare autonomamente se ricorrano gli elementi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.
  • L'esito di un procedimento penale definito con archiviazione o comunque senza condanna non vincola il giudice civile, che conserva piena autonomia nell'accertamento della responsabilità civile, nel rispetto della presunzione di innocenza della parte interessata.
  • Per ottenere il risarcimento è necessario provare il nesso di causalità materiale tra la condotta asseritamente illecita e l'evento di danno; se la decisione pregiudizievole del diverso giudizio si fonda su una pluralità di rationes o su una valutazione complessiva delle prove, la censura non può reggere ove la condotta contestata non abbia inciso realmente sul decisum.
  • La mancata ammissione di mezzi istruttori non integra di per sé omessa pronuncia né lesione del diritto di difesa, se il giudice di merito reputa correttamente i mezzi irrilevanti o superflui ai fini della decisione.
  • Quando difetta il nesso causale materiale tra la condotta e l'evento dannoso, non può porsi neppure il problema della causalità giuridica delle conseguenze patrimoniali o non patrimoniali, con conseguente infondatezza globale della domanda risarcitoria.
  • Ai fini della regolazione delle spese processuali, in presenza di più rapporti processuali distinti, il principio di soccombenza va applicato separatamente in relazione a ciascun rapporto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di liteSeparazione
RamiResponsabilità civileProcesso civileFamiglia
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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