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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35317/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, titolare di un'impresa individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi e IVA, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi e plusvalenze da cessione di beni strumentali, l'indebita deduzione di costi non inerenti o non di competenza, l'omessa documentazione di operazioni imponibili ai fini IVA e l'indebita detrazione di IVA su alcuni acquisti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello principale il contribuente e in appello incidentale l'Ufficio avevano contestato la decisione. La CTR aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l'appello principale per asserita introduzione di nuove eccezioni e comunque motivando in modo molto sintetico sulla correttezza dell'accertamento e sulla ritualità del contraddittorio, nonché respingendo l'appello incidentale. In cassazione il contribuente ha dedotto: violazione degli artt. 6 e 12 L. 212/2000 per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio; plurime violazioni in tema di accertamento e di valutazione delle singole riprese fiscali; violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di buona fede e correttezza; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR si fosse limitata a un rinvio stereotipato alla sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni della conferma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione solo apparente. Ha osservato che la CTR si era limitata a richiamare in modo generico e assertivo la sentenza di primo grado, senza esporre le ragioni della conferma né confutare le specifiche censure dell'appellante. È stato quindi affermato che il richiamo alla decisione di primo grado è ammissibile solo se accompagnato dall'illustrazione delle ragioni per cui la statuizione va condivisa. Accertata la mancanza assoluta di una reale motivazione, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso per violazione delle garanzie statutarie e del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente per denunciare la mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra contraddittorio e emissione dell'atto impositivo.

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ripresa a tassazione.

  • art. 2 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 570

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella ripresa a tassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa.

  • art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova in materia di costi e IVA.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione dell'atto e/o del provvedimento giudiziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama come parametro del requisito di motivazione della sentenza; la sua violazione è ravvisata per motivazione meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma che impone l'esposizione concisa ma effettiva delle ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, indichi in modo comprensibile le ragioni della condivisione e confuti i motivi di gravame; un mero richiamo assertivo integra motivazione apparente.
  • La sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile la ratio decidendi.
  • In sede di impugnazione, la censura che investe l'intero apparato motivazionale e denuncia l'assoluta inidoneità della sentenza a sorreggere la decisione va esaminata con priorità logica rispetto alle altre doglianze.
  • Quando il vizio di motivazione apparente è accolto, le ulteriori censure restano assorbite e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • L'uso del richiamo alla sentenza di primo grado non esonera il giudice di appello dall'obbligo di esaminare le specifiche doglianze dedotte con l'impugnazione e di dar conto delle ragioni del loro rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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