Cassazione Civile, Ordinanza n. 24961/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di IVA a credito per l'anno 2011. La società contribuente aveva impugnato il diniego e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l'Ufficio aveva sostenuto che la domanda di rimborso fosse tardiva, perché soggetta al termine biennale di decadenza previsto per le controversie tributarie. La CTR aveva invece ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione, valorizzando il fatto che il credito IVA risultava già dalla dichiarazione relativa al 2009 e che la mancata esposizione nelle dichiarazioni successive dipendeva da un mero errore formale, non da rinuncia al credito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un solo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la richiesta di rimborso non era tempestiva rispetto all'integrazione delle dichiarazioni fiscali presentate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, quando il credito IVA emerge dalla dichiarazione del contribuente, non è contestato dall'Amministrazione e la mancata indicazione nelle dichiarazioni successive dipende da un errore formale, non opera il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza non si applica quando il credito IVA è già desumibile dalla dichiarazione e la richiesta di rimborso non richiede una specifica istanza costitutiva del diritto, ma solo l'avvio del procedimento di esigibilità; in tal caso rileva la prescrizione decennale.
art. 30 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia come norma violata in relazione al regime del rimborso del credito d'imposta.
Individua il termine ordinario decennale di prescrizione applicabile al credito IVA già risultante dalla dichiarazione, in assenza di contestazione dell'Ufficio.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La presentazione del modello VR è qualificata come presupposto per l'esigibilità del credito e adempimento prodromico al procedimento di rimborso, non come unica istanza sostanziale di esercizio del diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di IVA, se il credito d'imposta è già desumibile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e non è contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso per l'insorgenza del diritto, poiché la domanda di rimborso serve solo a rendere esigibile il credito e ad attivare il relativo procedimento.
- In tale ipotesi non si applica il termine biennale di decadenza previsto per la domanda di rimborso nel processo tributario, ma il termine ordinario decennale di prescrizione.
- La mancata esposizione del credito nelle dichiarazioni successive, se dovuta a mero errore formale e non accompagnata da una volontà inequivoca di rinuncia al rimborso, non fa venir meno il diritto al recupero del credito già maturato.
- La compilazione del quadro dichiarativo dedicato al credito può integrare già di per sé un formale esercizio del diritto al rimborso; il modello VR, quando previsto, opera come adempimento procedurale per l'esigibilità, non come condizione costitutiva del diritto in ogni caso.
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