Cassazione Civile, Ordinanza n. 09175/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e la sottostante cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori per l'anno 2007, deducendo di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella e di averne avuto conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo; in subordine, contestava anche il merito della pretesa tributaria. In primo grado il giudice aveva esaminato il merito delle riprese ritenendo irregolare la notifica della cartella, mentre la CTR aveva riformato la decisione affermando la ritualità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento effettuata direttamente dall'agente della riscossione. In Cassazione il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 14 e ss. l. n. 890/1982, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto perfezionata la notifica della cartella sottostante l'estratto di ruolo. Nelle memorie chiedeva anche il rinvio a nuovo ruolo in attesa di futuri interventi legislativi deflattivi, istanza ritenuta generica e non prevista dal sistema. Le controparti eccepivano inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e mancata aderenza ai documenti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via decisiva, che l'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito in l. n. 215/2021, nel novellare l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione dell'art. 4-bis, limita la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico collegato a procedure di appalto, a verifiche ex art. 48-bis o alla perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione; nel caso concreto tali condizioni non risultavano. La Corte ha richiamato inoltre il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza di un interesse ad agire concreto e attuale derivante da un pregiudizio specifico, non essendo il ruolo autonomamente impugnabile in via generale. Ha poi aggiunto, in via subordinata, che la doglianza era comunque formulata in modo generico e non autosufficiente, senza riprodurre gli elementi della notifica contestata, mentre la CTR aveva accertato il compimento degli adempimenti necessari alla notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione. Le spese sono state integralmente compensate per il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sulla materia.
Norme richiamate
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Richiamati dal ricorrente come disciplina della notifica postale degli atti, ma non ritenuti decisivi in presenza della notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla notifica degli atti tributari.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro sulla consegna dell'atto, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale della notifica della cartella.
Ha modificato il sistema introducendo limiti alla diretta impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata.
Come novellato dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo ai casi specificamente previsti.
Prevede che ruolo e cartella asseritamente invalidamente notificata siano impugnabili solo nei casi di pregiudizio specificamente indicati dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come ipotesi di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto che può giustificare l'impugnazione del ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ipotesi di verifica da cui può derivare il pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008 n. 40
Richiamato per individuare i soggetti pubblici nei cui rapporti il debito può incidere ai fini delle verifiche di pagamento.
Richiamato in relazione al difetto di autosufficienza e alla genericità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, senza ulteriori statuizioni nel testo fornito.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra un interesse ad agire concreto e attuale, derivante da uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
- Fuori dai casi tassativi di pregiudizio indicati dalla disciplina vigente, il ruolo non è autonomamente impugnabile per contestare in via generale la mancata notifica della cartella sottostante.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato alla ricezione.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la notifica è necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando e riproducendo gli elementi fattuali e documentali rilevanti; una censura meramente astratta o normativa è inammissibile.
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