Cassazione Civile, Ordinanza n. 19795/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e travisamento del fatto. Dopo il rigetto in primo grado, aveva proposto appello; l'Ufficio aveva eccepito la tardività del gravame. La CTR Toscana aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo scaduto il termine lungo, perché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 6 dicembre 2018 e l'appello era stato notificato il 10 giugno 2019. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione della disciplina sulla sospensione dei termini nelle controversie definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018, sostenendo che il termine per impugnare fosse stato sospeso ope legis per nove mesi e che, quindi, l'appello fosse tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che la sospensione legale di nove mesi dei termini di impugnazione operava automaticamente, senza necessità di apposita istanza. Poiché il termine lungo per appellare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, scadeva il 6 giugno 2019 e ricadeva nel periodo interessato dalla sospensione, il termine è stato prorogato sino al 6 marzo 2020; l'appello del contribuente doveva quindi considerarsi tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 8, lett. d), d.l. n. 98/2011
richiamato dal ricorrente quale base della disciplina del processo tributario telematico e del regime di deposito/comunicazione degli atti
art. 3, comma 3, d.m. n. 163 del 23 dicembre 2013
richiamato dal ricorrente in tema di processo tributario telematico
art. 12, comma 1, d.m. n. 163 del 23 dicembre 2013
richiamato dal ricorrente in tema di processo tributario telematico
art. 14 d.m. n. 163 del 23 dicembre 2013
richiamato dal ricorrente in tema di processo tributario telematico
art. 11 d.m. del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015
richiamato dal ricorrente in tema di formazione e inserimento nel fascicolo informatico della sentenza
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come norma sul termine di impugnazione delle sentenze tributarie
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il sistema delle impugnazioni nel processo tributario
applicato quale termine lungo semestrale per impugnare, ratione temporis
art. 46, comma 17, l. n. 69 del 2009
richiamato per l'applicabilità ratione temporis dell'art. 327 c.p.c.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il computo del termine ex nominatione dierum
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."
la sospensione dei termini opera ope legis, automaticamente, per le controversie definibili, senza necessità di istanza di parte
interpretato nel senso che anche l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, quale primo ed unico atto impositivo, integra una controversia suscettibile di definizione agevolata
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica dalla Corte sul concetto di primo ed unico atto di pretesa fiscale comunicata al contribuente
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare l'impugnabilità dell'atto impositivo anche per motivi attinenti al merito della pretesa
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per qualificare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro come atto impositivo
ritenuto non ostativo al rilievo officioso della tardività o della sospensione legale dei termini, trattandosi di questione di rito sull'ammissibilità
indicati come norme che fissano termini perentori di impugnazione la cui osservanza è rilevabile d'ufficio
richiamato come esempio di azione oppositiva soggetta a termini perentori rilevabili d'ufficio
richiamato come esempio di procedimento soggetto a termini perentori rilevabili d'ufficio
art. 6, § 1, CEDU
richiamato per escludere che la rilevazione officiosa della tardività, senza previo contraddittorio, integri violazione convenzionale
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente per legge, purché la lite rientri tra quelle agevolabili e il termine scada nel periodo individuato dalla norma.
- Quando si applica la sospensione legale dei termini di impugnazione, il termine lungo va prima individuato secondo la disciplina ordinaria e poi prorogato per il periodo di sospensione previsto dalla legge.
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro costituisce atto impositivo idoneo a integrare una controversia suscettibile di definizione agevolata, in quanto primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
- La tardività dell'impugnazione è una questione di rito rilevabile d'ufficio, così come è rilevabile d'ufficio la sospensione legale che incide sul decorso del termine, senza necessità di previa sollecitazione del contraddittorio.
- Il divieto di decisione su questioni non previamente discusse non impedisce il rilievo officioso di eccezioni attinenti ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, quando la parte diligente poteva ragionevolmente prevederne la rilevazione.
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