Cassazione Civile, Ordinanza n. 11365/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione per rilascio di un immobile promossa da un comune in forza di una sentenza che aveva dichiarato risolto per inadempimento del conduttore un contratto di locazione, originariamente stipulato tra l'ente e un terzo e poi ceduto all'attuale occupante. L'esecutato ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il diritto di procedere ad esecuzione fosse stato inciso da fatti sopravvenuti e che il titolo fosse comunque affetto da nullità per illegittimità del canone locatizio e per violazione di norme imperative e del regolamento comunale sulla concessione di beni immobili a terzi. In cassazione ha articolato otto motivi: violazione delle norme sull'opposizione esecutiva e sull'aggiornamento del canone; nullità della sentenza per ultrapetizione e per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del contratto; motivazione apparente; omessa valutazione di documenti e fatti decisivi; violazione delle regole di contestazione e della prova; travisamento della prova; erronea applicazione della disciplina sul contributo unificato. Il comune intimato non ha svolto difese in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato l'onere di esposizione sommaria dei fatti e che, comunque, le censure mirassero sostanzialmente a rimettere in discussione la validità e legittimità del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione, mentre nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un titolo giudiziale sono deducibili solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto al titolo. Ha inoltre giudicato inammissibile l'ottavo motivo, perché privo di autonoma censura e volto solo a conseguire la caducazione delle spese in caso di accoglimento degli altri motivi; ha confermato la non impugnabilità in cassazione dell'attestazione sul doppio contributo unificato. Non ha liquidato spese per la mancata difesa dell'intimato, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione contro titolo giudiziale è ammessa solo per fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti al formarsi del titolo; non può essere usata per contestare l'ingiustizia o l'illegittimità del titolo stesso.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa e alla disciplina del canone.
Richiamato nel motivo di nullità per ultrapetizione.
Richiamato per il vizio di ultrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza.
Richiamato per la dedotta nullità del contratto di locazione.
Richiamato per le conseguenze della nullità contrattuale.
Richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità.
Richiamato nel quadro delle censure sulla nullità del contratto.
art. 9 L. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina della locazione e del canone.
art. 32 L. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato dal ricorrente in tema di aggiornamento del canone locativo.
art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità delle pattuizioni sul canone.
Usato per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza impugnata.
Richiamato per la dedotta motivazione apparente.
Richiamata in relazione alla disciplina della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la valutazione della prova e il principio di non contestazione.
Richiamato nel motivo sul travisamento della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato con riferimento alle contestazioni della parte convenuta/opposta.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la disciplina della decisione conforme alla proposta.
Richiamato per la camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
terzo comma; quarto comma
La Corte esclude la condanna ex comma 3 per la mancata costituzione dell'intimato, ma applica il comma 4 e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la funzione dissuasiva contro l'abuso del processo.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato anche se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 1, commi 17 e 18, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata per la modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in tema di possibile revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato per l'applicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta manifestamente infondata o irrilevante.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, possono essere dedotti solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto al provvedimento posto in esecuzione; restano estranei al thema decidendum i vizi di ingiustizia o di legittimità del titolo, che vanno fatti valere con gli ordinari o straordinari mezzi di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti e degli snodi processuali rilevanti; il rinvio frammentario agli atti di causa, specie mediante collegamenti al fascicolo, non può sostituire l'illustrazione necessaria per consentire il controllo di legittimità.
- Le censure che, sotto varie etichette, mirano solo a rimettere in discussione l'accertamento compiuto nel giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale già definito dal titolo esecutivo sono inammissibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
- L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile quando non denuncia un autonomo vizio della statuizione sulle spese, ma si limita a prospettarne la caducazione come mera conseguenza dell'auspicato accoglimento degli altri motivi.
- La mancata costituzione dell'intimato impedisce la condanna alle spese processuali, ma non esclude l'applicazione della condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. nei ricorsi decisi in conformità alla proposta accelerata, quale misura dissuasiva dell'abuso del processo.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera il giudice dell'impugnazione dall'attestare i presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando il ricorso sia integralmente rigettato o dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →