Sentenza del 01/09/2022 n. 25793 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per il 2002 (Irpef, Irap, Iva e sanzioni) relativo, in particolare, alla presunta indebita applicazione del regime del margine su acquisti di autovetture dall'estero (Media Cars LTD). La CTP aveva annullato l'avviso; la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia riformando la sentenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi, deducendo profili procedurali (tardività dell'appello, legittimazione a proporre appello) e di merito (difetto di motivazione dell'accertamento, insufficienza degli elementi probatori, erronea qualificazione di violazioni formali come preclusive della detrazione IVA, e vizi nell'applicazione delle sanzioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la stragrande maggioranza dei motivi del ricorso (rigettando il ricorso per il resto), ritenendoli o inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza o infondati sul piano sostanziale. Tuttavia ha accolto il motivo subalterno n. 12 relativo all'omesso esame da parte della CTR della richiesta, proposta in subordine, di rideterminazione dell'IVA dovuta, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla CTR Sicilia in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio. In sostanza la Cassazione non ha mutato il quadro probatorio principale né ha dato ragione piena al contribuente, ma ha ordinato un nuovo esame della questione della rideterminazione dell'imposta.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione; la Corte ricorda il principio per cui la mera produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere il termine breve per impugnarla (richiamando Sez. Un. 11366/2016).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
La norma che imponeva autorizzazione preventiva agli uffici periferici per proporre appello è risultata di fatto inoperativa in ragione dell'istituzione delle Agenzie fiscali; la Corte conferma l'orientamento secondo cui l'art.52, comma 2, non si applica una volta operativo il D.Lgs. 300/1999 art.57 (istituzione delle Agenzie).
D.L. 24 aprile 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. c) (conv. L. 73/2010)
art. 3, comma 1, lett. c)
Norma abrogativa richiamata: la Corte ritiene superflua la censura costituzionale in quanto l'abrogazione è presa d'atto della inoperatività della precedente disciplina amministrativa.
L. 2 luglio 2009, n. 69, art. 58 e art. 46 comma 17
art. 58; art. 46 comma 17
Richiamate in tema di termini processuali abbreviati; la Corte valuta correttamente la questione dei termini ma conferma che la tardività dell'appello non sussiste alla luce della giurisprudenza sulle notificazioni/produzione delle sentenze.
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi: la Corte valuta la presunta carenza motivazionale dell'avviso ma dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma sull'allegazione degli atti istruttori all'avviso di accertamento; la Corte afferma che l'onere di allegazione riguarda i documenti cui l'avviso fa riferimento come presupposto dell'atto, e qui la fattura indicata era allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 19-bis
Le norme sulla detrazione IVA: la Corte ricorda che anche violazioni formali possono precludere la detrazione quando impediscono la prova certa dei requisiti sostanziali o sono funzionali a un'evasione; pertanto la CTR ha potuto ritenere preclusa la detrazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Norma sulle sanzioni amministrative tributarie che richiede, per l'imputabilità, consapevolezza/negligenza del contribuente; la Corte ritiene coerente l'applicazione delle sanzioni una volta ritenute fondate le violazioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Disposizione che contempla l'esonero in caso di obiettiva incertezza normativa: la Corte ricorda che l'incertezza deve essere effettiva e non riferibile a un'interpretazione qualificata; non si è ravvisata obiettiva incertezza sulla normativa del regime del margine.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Norma istitutiva delle Agenzie fiscali: utilizzata dalla Corte per spiegare l'inoperatività dell'obbligo di autorizzazione previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 546/1992.
Codice di procedura civile, artt. 326, 327, 366
artt. 326, 327, 366 c.p.c.
Richiamati per i profili processuali: art.326 sulla notificazione della sentenza, art.327 sui termini lunghi, art.366 sul requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte applica il principio secondo cui il ricorso deve essere autosufficiente e i motivi specifici.
Varie pronunce giurisprudenziali (Sezioni Unite e Corte di Giustizia UE)
es. SS.UU. n. 11366/2016; SS.UU. n. 21105/2017; giurisprudenza CJEU
La Corte si è attenuta a consolidati principi di giurisprudenza nazionale e comunitaria: onere dell'Amministrazione di indicare elementi oggettivi presuntivi sull'inesistenza dei presupposti del regime del margine e onere del cessionario di provare la propria buona fede e diligenza.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione contesta l'uso improprio del regime del margine deve indicare elementi oggettivi o presuntivi che sollevino il dubbio sulla sussistenza dei requisiti; non è richiesta la prova certa dell'insussistenza, ma elementi specifici che giustifichino l'accertamento.
- Una volta allegati indizi oggettivi dall'Amministrazione (es. natura estera della cedente, libretti esteri, elementi estratti da PVC), l'onere probatorio si sposta sul cessionario: il compratore commerciale deve dimostrare buona fede e di aver adottato la diligenza massima esigibile (es. verifiche sui precedenti intestatari e sulla regolarità dell'IVA a monte).
- La sola annotazione sulla fattura che l'operazione sia 'in regime del margine' non basta, soprattutto quando il cedente è una società estera; il cessionario deve procurarsi ulteriori elementi di verifica se vi sono indizi che suggeriscano il contrario.
- Violazioni formali (es. omissioni nelle registrazioni) possono comunque precludere il diritto alla detrazione IVA quando impediscono di provare i requisiti sostanziali o risultano funzionali a una evasione fiscale; la valutazione è di merito e non automatica.
- L'obiezione di obiettiva incertezza normativa per escludere sanzioni è ammessa solo in presenza di una reale, inevitabile ambiguità della norma che giustifichi l'impossibilità di un'applicazione univoca; tale eccezione è interpretata restrittivamente e spetta al giudice valutarne l'esistenza.
- Sul piano processuale, la notifica o la produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere automaticamente il termine breve per impugnare: occorre la notificazione formale della sentenza impugnata. Inoltre, in cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: censure generiche o non corredate dal contenuto degli atti sono inammissibili.
- La regola dell'inoperatività dell'obbligo di autorizzazione all'appello degli uffici periferici (art.52 D.Lgs.546/1992) trova applicazione pratica a seguito del trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali (D.Lgs.300/1999): l'Agenzia delle Entrate non necessita della preventiva autorizzazione prevista dall'articolo abrogato/inoperativo.
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