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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che, riformando in parte l'atto di primo grado, aveva annullato alcune riprese ad imponibile operate con l'avviso d'accertamento relativo al 2004. In particolare contestava l'annullamento delle riprese relative agli accantonamenti per perdite su crediti (rilievi decimo e undicesimo, richiamando l'art.106 DPR n.917/1986) e delle perdite su crediti dichiarate, nonché la decisione che aveva accolto in parte l'appello incidentale della contribuente annullando il settimo rilievo relativo al recupero a tassazione di Euro 61.327,83 per spese legali (richiamando l'art.109 DPR n.917/1986). L'Agenzia lamentava errore di diritto nell'interpretazione delle norme sostanziali e deduceva profili fattuali e documentali per dimostrare l'erroneità delle conclusioni dei giudici di merito.

La decisione

Il ricorso principale proposto dall'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva né indicava con precisione gli atti e i documenti del giudizio di merito sui quali si fondavano le censure, rendendo impossibile alla Corte verificare le allegazioni. Quanto al ricorso incidentale della contribuente (controricorso con motivo incidentale), la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo a motivazione apparente della sentenza della Commissione regionale: il giudice d'appello si era limitato a un generico rinvio alla decisione di primo grado senza motivare l'adesione e senza esaminare le molteplici questioni sollevate. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento del ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per riesaminare l'appello incidentale (salvo le parti già accolte). Inoltre la Corte ha disposto che la nuova sezione provveda anche alla liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106

    Norma richiamata in relazione alla deducibilità/dei criteri di imputazione delle perdite su crediti e degli accantonamenti; nella vicenda la Corte non ha esaminato nel merito l'interpretazione applicativa dell'art.106 a causa dell'inammissibilità del ricorso principale per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109

    Norma richiamata in relazione alla deducibilità delle spese per prestazioni di servizi (spese legali). La Corte ha osservato che l'Amministrazione non ha specificato nel ricorso quali prestazioni non fossero ultimate nel 2004 né indicato la documentazione comprovante tale circostanza, rendendo inammissibile la censura sul punto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 108, 102, 88

    Citate dalla contribuente nel ricorso incidentale come norme rilevanti per la deduzione di poste e per la determinazione dell'imponibile IRAP; la Corte ha però riscontrato che il giudice regionale non ha motivato adeguatamente le ragioni del rigetto, rendendo necessario il rinvio per un nuovo esame.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1997, n. 446, artt. 4 e 5

    Richiamate con riferimento ai criteri di determinazione dell'imponibile IRAP; la Corte non ha risolto nel merito le questioni normative ma ha rilevato l'insufficiente motivazione della decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5

    Disposizioni invocate per i motivi di cassazione (vizio di diritto, apparente motivazione, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di autosufficienza (nn.3 e collegati) e ha accolto la censura relativa alla apparente motivazione (n.4), disponendo la cassazione parziale e il rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 112; art. 132, n.4; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per denunciare motivazione apparente e violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di apparente motivazione ai sensi di tali principi, ove il giudice d'appello non ha fornito un esame sufficiente delle censure della parte.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato solo in ordine allo svolgimento dell'udienza pubblica straordinaria (procedura di celebrazione dell'udienza); menzionato per indicare che la pubblica udienza del 11 marzo 2022 si è svolta ai sensi di tale disposizione.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Principio costituzionale del minimo di motivazione che il giudice deve assicurare; la Corte ha richiamato tale parametro per valutare la sufficienza della motivazione della Commissione regionale, ritenendo che non fosse raggiunta.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere autosufficienti: chi impugna deve indicare e riprodurre (o rendere identificabili) gli atti e i documenti di merito su cui si fonda la critica; il richiamo generico a documenti senza riproduzione o indicazioni precise rende il ricorso inammissibile.
  • La motivazione della sentenza di appello non può limitarsi a un generico rinvio alla decisione di primo grado: il giudice d'appello deve almeno esplicitare le ragioni della conferma o della divergenza in modo da consentire il controllo logico-giuridico; l'assenza di tale esame costituisce vizio di motivazione e comporta cassazione e rinvio.
  • Quando si contestano riprese a tassazione relative a deduzioni di costi o accantonamenti (per es. perdite su crediti, spese legali), l'Amministrazione deve indicare con precisione le operazioni, i periodi e la documentazione che giustificano il recupero; analogamente il contribuente deve fornire elementi probatori chiari per dimostrare la corretta imputazione di competenza.
  • Sulle spese per prestazioni professionali (art.109 TUIR), la deducibilità ai fini di competenza si verifica sulla base del completamento della prestazione: per contestare la deducibilità in un esercizio, è necessario dimostrare che le prestazioni siano state ultimate in esercizi diversi con riferimento a documenti e atti specifici.
  • Se la decisione di merito è viziata per motivazione apparente, la Corte di cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame, spesso in diversa composizione, lasciando a quest'ultimo il compito di riesaminare i rilievi non ancora definitivamente decisi.
  • Per l'Amministrazione finanziaria vale la regola della concretezza probatoria: le doglianze fondate su interpretazioni giuridiche di rapporti economici privi di immediata evidenza documentale nel ricorso sono destinate a essere dichiarate inammissibili se non adeguatamente supportate.

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