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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il fondo statunitense aveva chiesto il rimborso della ritenuta applicata sui dividendi pagati da società italiane: l'Agenzia aveva trattenuto il 15% (ai sensi della Convenzione Italia-USA art.10), mentre i fondi pensione UE/SEE beneficiavano di una aliquota ridotta all'11% (modifica DPR 600/1973 art.27 comma 3 operata dalla L. 7 luglio 2009 n.88). Il fondo denunciava una discriminazione nella tassazione basata sulla residenza che contrastava con il principio della libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE). L'Agenzia ha impugnato sostenendo la legittimità della diversa disciplina per ragioni di coerenza fiscale, controlli e non comparabilità dei regimi (EET vs ETT) e richiamando la Convenzione contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi n. 2342/2018 e n. 2509/2018 proposti dall'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto al rimborso in favore del fondo statunitense. La Corte ha ritenuto che la differenza di trattamento sia incompatibile con l'art.63 TFUE e che l'Amministrazione non abbia dimostrato le condizioni di giustificazione previste dall'art.65 TFUE (non comparabilità oggettiva o motivi imperativi di interesse generale). È stato inoltre affermato che la Convenzione Italia-USA e la disciplina interna (DPR art.27) non possono legittimare una misura discriminatoria rispetto al principio di libera circolazione dei capitali. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite (importi specificati nel dispositivo: complessivi Euro 10.000,00 per un ricorso e Euro 3.000,00 per l'altro, oltre oneri). Sentenza depositata il 1 settembre 2022.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3

    Disciplina la ritenuta sugli utili corrisposti ai non residenti (aliquota generale 27%); modificata dalla L. 7 luglio 2009 n.88 per ridurre al'11% l'aliquota applicabile ai fondi pensione UE/SEE. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la norma interna non possa giustificare una discriminazione contraria al principio di libera circolazione dei capitali.

  • Convenzione Italia-USA (25.8.2009), art. 10

    art. 10, comma 1, lett. b) (prevede aliquota 15% sui dividendi)

    Stabilisce la tassazione convenzionale dei dividendi tra Italia e USA (15%). La Corte ha osservato che la Convenzione non può essere invocata per legittimare un trattamento discriminatorio incompatibile con il TFUE.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63

    art. 63 (divieto di restrizioni ai movimenti di capitali)

    Principio generale che vieta misure idonee a dissuadere investimenti da soggetti non residenti, estendendosi anche agli Stati terzi; la differente ritenuta può costituire tale misura.

  • TFUE, art. 65

    art. 65 (eccezioni al principio di libera circolazione dei capitali)

    Consente eccezioni limitate per motivi di interesse generale o per situazioni non comparabili; tali eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e dimostrate dallo Stato membro che invoca la giustificazione.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-190/12 (10.4.2014)

    La CGUE ha affermato che una diversa imposizione sui dividendi a sfavore di fondi esteri può costituire restrizione alla libera circolazione dei capitali e richiede giustificazioni conformi all'art.65 TFUE.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-540/07 (19.11.2009)

    Ha rilevato la violazione delle libertà UE da parte dell'Italia per differenze di trattamento fiscale sui dividendi e imposto al giudice nazionale di disapplicare le norme incompatibili.

Massime di principio

  • La tassazione differenziata dei dividendi in base alla residenza del percettore può violare il principio della libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE) se è idonea a dissuadere investimenti da soggetti non residenti.
  • Per giustificare una disparità occorre invocare le eccezioni di cui all'art.65 TFUE: lo Stato deve provare o la non comparabilità oggettiva delle situazioni, o l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, e tali giustificazioni vanno interpretate restrittivamente.
  • La diversa struttura di imposizione (modello EET vs ETT) di per sé non basta a dimostrare la non comparabilità fra fondi esteri e domestici e non giustifica automaticamente un trattamento più gravoso.
  • La Convenzione contro le doppie imposizioni non prevale sulle libertà fondamentali dell'UE: una convenzione bilaterale non legittima una norma interna che discrimina in modo incompatibile col TFUE.
  • Se lo Stato invoca esigenze di controllo fiscale per negare un vantaggio, deve dimostrare che non è possibile ottenere le informazioni necessarie dalle autorità dello Stato terzo o che il contribuente non può provare l'equivalenza dei requisiti; se esiste un obbligo convenzionale di scambio di informazioni, la giustificazione perde efficacia.
  • In casi analoghi l'onere probatorio grava sull'Amministrazione: occorre una motivazione specifica e circostanziata su perché la misura è necessaria e proporzionata per tutelare l'interesse generale invocato.
  • I giudici nazionali devono disapplicare norme interne incompatibili con l'interpretazione della CGUE e con i diritti derivanti dal TFUE, anche quando siano presenti norme interne o convenzioni che sembrino disciplinare la materia.

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