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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 191 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 basati su un PVC della Guardia di Finanza che rilevava ricavi maggiori per fatture emesse non registrate e fatture omesse (per complessivi Euro 48.984,96 per il 2013 e Euro 140.164,00 per il 2014). L'Ufficio aveva riconosciuto costi induttivi ai sensi dell'art. 109 TUIR e rideterminato il volume d'affari ai fini IVA (art. 5 DPR 633/72). In primo grado la CTP ha parzialmente accolto il contribuente rideterminando al ribasso gli imponibili e riconoscendo la detraibilità dell'IVA sulle fatture di acquisto non registrate sulla base della giurisprudenza comunitaria e di legittimità. L'Agenzia ha proposto appello su alcuni punti, sostenendo che la documentazione reperita in sede di verifica (ordini, DDT, provvigioni) provava l'effettiva esistenza di ulteriori cessioni non contabilizzate e che alcuni costi non erano inerenti ai ricavi contestati.

La decisione

La Commissione di appello ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto ampiamente validi gli elementi probatori acquisiti dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio per alcune specifiche cessioni non contabilizzate (tra cui un importo contestato di Euro 10.950,00 per il 2013) e per operazioni del 2014, riconoscendo quindi in parte gli ulteriori maggiori ricavi contestati dall'Agenzia. Ha però confermato i principi giurisprudenziali circa la possibilità di detrarre l'IVA sulle fatture passive non registrate purché siano dimostrati i requisiti sostanziali; ha altresì respinto la deducibilità di alcuni costi la cui connessione con i ricavi non era provata e ha rilevato l'assenza di prova circa provvigioni non ricevute. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 art. 85

    Articolo invocato dall'Ufficio per determinare i ricavi d'impresa in base agli elementi di controllo (ricostruzione dei ricavi). La Commissione ha usato tale norma come base per la rideterminazione dei ricavi ma ha valutato caso per caso la prova probatoria prodotta.

  • D.P.R. 917/1986 art. 109

    Stabilisce il principio di inerenza: le spese sono deducibili se specificamente afferenti ai ricavi prodotti. La Corte d'appello ha negato la deducibilità di costi la cui connessione con le vendite contestate non era dimostrata (es. acquisti con descrizione non coerente e DDT posteriori alla cessione).

  • D.P.R. 600/1973 art. 41

    Norma richiamata per la determinazione del reddito di impresa da parte dell'Ufficio; utilizzata nell'accertamento induttivo del 2014 per rideterminare il reddito imponibile.

  • D.P.R. 633/1972 art. 5

    Richiamato per la rideterminazione del volume d'affari ai fini IVA e per il calcolo dell'imposta dovuta a seguito dei maggiori ricavi accertati.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-516/14 (15/09/2016)

    Principio secondo cui l'IVA risultante da fatture d'acquisto non può essere preclusa per mere carenze formali quando le autorità dispongano delle informazioni necessarie per verificare i requisiti sostanziali del diritto a detrazione; tale principio è stato seguito dalla Commissione nel confermare la detraibilità dell'IVA su fatture non registrate.

  • Corte di Giustizia UE, cause riunite C-95/07 e C-96/07 (08/05/2008)

    Conferma che la violazione di obblighi formali non consente di escludere il diritto alla detrazione se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, salvo rischio di perdita di gettito o frode.

  • Corte di Cassazione, sent. 21/05/2014 n.11168 e sent. 24/09/2015 n.18924

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, pur essendo gli obblighi formali rilevanti, il diritto alla detrazione IVA dipende dalle condizioni sostanziali (pagamento dell'imposta dovuta e destinazione dei beni/servizi a operazioni imponibili); la violazione formale non esclude automaticamente la detrazione.

Massime di principio

  • Documentazione reperita dall'Amministrazione (anche informatica) durante verifiche fiscali può soddisfare l'onere probatorio dell'Ufficio per dimostrare cessioni non contabilizzate; il contribuente deve contestarla con prove contrarie specifiche.
  • Per la deducibilità dei costi (art. 109 TUIR) è necessario dimostrare la connessione diretta e l'inerenza tra acquisti/oneri e i ricavi contestati; descrizioni incoerenti o DDT successivi alla vendita ostano alla deducibilità.
  • L'IVA su fatture passive non registrate può essere detratta se sono dimostrati i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione (pagamento/esigibilità e destinazione ai fini di operazioni imponibili); le carenze formali da sole non giustificano il rifiuto, salvo rischio di frode o perdita di gettito.
  • La mancata costituzione del contribuente in appello rende definitivi (res judicata) i capi di sentenza sfavorevoli al contribuente pronunciati in primo grado.
  • Le richieste di provvigioni o altri oneri non possono essere accolte senza prova documentale o dichiarazioni coerenti: dichiarazioni del terzo interessato contrarie (es. agenti che negano compensi) indeboliscono la pretesa deduttiva.
  • In caso di contestazioni su operazioni apparentemente duplicate, i giudici confrontano elementi quali date, codici, descrizioni e quantità per stabilire se si tratta di operazioni distinte o di duplicazioni.

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