Cassazione Civile, Ordinanza n. 14847/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore precario, che aveva prestato attività dal 5 giugno 2006 al 31 marzo 2011 presso la Regione Sardegna e presso agenzie regionali, impugnava l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione bandita in attuazione della normativa regionale sul superamento del precariato. Sosteneva che dovevano essere considerati utili, ai fini del requisito dei trenta mesi di lavoro precario, anche i periodi svolti presso un'altra agenzia regionale dopo il rapporto con la Regione; da ciò faceva discendere il proprio diritto all'assunzione al posto della concorrente risultata vincitrice e chiedeva il risarcimento del danno. Con i tre motivi di ricorso in cassazione deduceva: (1) violazione delle norme costituzionali e regionali per avere la Corte ritenuto legittima la scelta amministrativa di computare solo i rapporti precari svolti presso l'ultimo ente datore di lavoro, escludendo quelli successivi prestati presso altri enti del comparto regionale; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte affermato di non poter adottare un intervento manipolativo sulla fonte secondaria; (3) violazione dell'art. 434 c.p.c. per il rilievo, nella sentenza d'appello, del difetto di specificità dei motivi, poi comunque esaminati nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la legge regionale aveva delegato alla normazione secondaria la disciplina concreta delle modalità di stabilizzazione, consentendo alla Giunta di prevedere procedure distinte per amministrazione, enti e agenzie regionali e di stabilire che la domanda fosse presentata all'ultimo ente datore di lavoro, valorizzando solo i rapporti di lavoro svolti con esso e, al più, quelli precedenti presso altri enti del comparto. Ha inoltre precisato che il giudice non può sostituirsi al legislatore secondario per modificare i requisiti della procedura, e che il richiamo della Corte d'appello alla non piena specificità dell'appello non ha prodotto alcuna statuizione di inammissibilità, perché le censure sono state comunque esaminate nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
richiamato come parametro di legittimità della disciplina regionale e della scelta amministrativa contestata
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di legittimità della disciplina regionale e della scelta amministrativa contestata
art. 36, comma 2, L.R. Sardegna n. 2/2007
"la stabilizzazione dei lavoratori precari [...] doveva avvenire in base ad un Piano pluriennale per il superamento del precariato" e con deliberazione della Giunta regionale che definisse "i tempi e modalità di esecuzione dello stesso"
la norma è letta come delega alla disciplina secondaria delle modalità attuative della stabilizzazione, senza fissare un unico modello di procedura
art. 3 L.R. Sardegna n. 2/2009
richiamato in relazione all'aggiornamento del Piano di stabilizzazione
art. 2 L.R. n. 13/2006
richiamato tra le norme regionali invocate nel primo motivo
art. 32, comma 4, L.R. n. 13/2006
richiamato tra le norme regionali invocate nel primo motivo
la Corte precisa che la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su una mancanza di interesse ad agire
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per contestare i limiti del potere del giudice rispetto alla disciplina delle procedure di stabilizzazione
il richiamo della Corte d'appello alla non piena specificità dei motivi non ha comportato inammissibilità, perché le censure sono state poi esaminate nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
citato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Cass. SS.UU. n. 4315/2020
richiamata sul presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la legge primaria demanda alla fonte secondaria la disciplina delle modalità di attuazione di una procedura selettiva o di stabilizzazione, la disciplina secondaria può legittimamente dettagliare requisiti operativi e modalità di presentazione della domanda, purché resti entro i limiti della delega.
- Se la procedura pubblica è strutturata in modo distinto per ciascun ente o amministrazione, è ragionevole valorizzare, ai fini del requisito di accesso, i servizi prestati presso l'ultimo ente datore di lavoro e, se previsto, quelli precedenti presso altri enti del medesimo comparto, escludendo quelli successivi resi presso enti diversi.
- Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione o al legislatore secondario per introdurre requisiti di ammissione diversi o più ampi di quelli stabiliti dalle norme applicabili.
- Un rilievo della sentenza di merito sulla non piena specificità dell'appello non determina di per sé inammissibilità, se la Corte di merito esamina comunque i motivi nel merito e la decisione finale è di rigetto.
- In sede di legittimità, la censura è infondata quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ossia con il punto realmente decisivo della motivazione.
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