Cassazione Civile, Ordinanza n. 33229/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica dei dati dell'anagrafe tributaria, l'Ufficio aveva rilevato la proprietà di un autoveicolo di potenza fiscale pari o superiore a 21 CV e, facendo applicazione dell'accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, aveva emesso avviso di accertamento per il 2005. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, che gli aveva dato ragione; la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 per difetto di sottoscrizione dell'avviso, sostenendo che la delega era stata conferita a soggetto non appartenente alla carriera direttiva; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973, assumendo che l'accertamento sintetico richieda incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta; 3) omessa/motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la CTR avrebbe trascurato le prove offerte per vincere la presunzione redditometrica, in particolare la documentazione sulla provenienza familiare delle somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura e per altri beni immobili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per novità delle questioni, non risultando che fossero stati dedotti nei gradi di merito; ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, poiché non aveva esaminato in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente a contrasto dell'accertamento sintetico ed era ricorsa a formule generiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973
accertamento sintetico; incongruità per due o più periodi di imposta
la disciplina del redditometro richiede la verifica dell'incongruità del reddito dichiarato secondo i presupposti normativi invocati dal contribuente; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per novità, quindi la Corte non ha esaminato nel merito la portata della norma
art. 42, primo comma, D.P.R. n. 600/1973
difetto di sottoscrizione
la censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come eccezione in senso stretto e, se non proposta nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione
i vizi dell'atto impositivo, anche se qualificati come nullità, devono essere fatti valere con tempestiva impugnazione; in difetto, l'atto si consolida
art. 21 septies L. n. 241/1990
la Corte esclude l'applicazione diretta al processo tributario del regime della nullità dell'atto amministrativo
art. 31, comma 4, D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
richiamato per contrasto sistematico: il potere di rilevazione officiosa della nullità proprio del processo amministrativo non è estensibile al giudizio tributario in assenza di specifica previsione
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua assenza o apparenza determina nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per i primi due motivi, poi dichiarati inammissibili per novità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ricomprende la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
la rubrica errata del motivo non impedisce la sua riqualificazione se il contenuto sostanziale consente di individuarne il vizio denunciato
Massime di principio
- Nel processo tributario, i vizi dell'atto impositivo devono essere dedotti tempestivamente nel giudizio di merito: le eccezioni nuove, anche se relative a nullità dell'avviso, sono inammissibili in cassazione se non risulta che siano state già proposte.
- La nullità dell'avviso di accertamento per vizi formali non è soggetta al regime dell'atto amministrativo generale in modo diretto; nel sistema tributario il vizio, salvo diversa previsione, deve essere fatto valere con impugnazione entro il termine di decadenza, altrimenti l'atto si consolida.
- In tema di accertamento sintetico, quando il contribuente offre prova contraria per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o l'insussistenza del maggior reddito, il giudice di merito deve esaminare in modo analitico la documentazione prodotta e non può limitarsi a formule generiche o giudizi sommari.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il ragionamento decisorio non consente di comprendere le ragioni della decisione o omette del tutto l'esame delle difese e delle prove decisive, pur formalmente esistendo un testo motivazionale.
- L'erronea indicazione della norma processuale nel motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità se dalla sostanza dell'argomentazione è agevole riqualificare il vizio denunciato.
- Nell'accertamento redditometrico, all'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente deve seguire un effettivo controllo giudiziale sulle prove contrarie offerte, in ossequio al principio del contraddittorio e della parità delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →