Cassazione Civile, Ordinanza n. 06274/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva acquistato nel 2017 un immobile a Milano fruendo dell'agevolazione fiscale "prima casa". L'Ufficio le aveva poi notificato un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni, contestando la decadenza dal beneficio perché, al momento dell'acquisto, risultava titolare di altri diritti reali su due unità immobiliari ubicate nello stesso Comune, ritenute ostative all'agevolazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. In Cassazione la contribuente ha dedotto: (1) omessa pronuncia/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, sostenendo che l'appello si fosse limitato a riproporre le difese già svolte in primo grado senza specifiche censure; (2) violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando che la CTR avesse mal valutato l'idoneità degli immobili pre-posseduti, trascurando che erano più piccoli, ubicati in zona più periferica e già locati, e valorizzando in modo irragionevole la mera possibilità teorica di fusione delle due unità per ricavare un'abitazione più ampia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l'appello è specifico quando, letta l'atto nel suo complesso, risulti chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado; nel caso concreto l'Agenzia aveva sufficientemente censurato la sentenza di primo grado sulla questione decisiva dell'idoneità degli immobili pre-posseduti. Ha poi dichiarato inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito la seconda censura, osservando che il ricorso mescolava in modo non consentito doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione, e che le critiche investivano in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, illogica o contraddittoria: il giudice di merito aveva richiamato il quadro normativo e la giurisprudenza sull'agevolazione prima casa, e aveva considerato, tra gli elementi rilevanti, la concreta possibilità di accorpamento delle due unità immobiliari pre-possedute, giudicando quindi non errata la conclusione sulla non spettanza del beneficio. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme previste per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del giudizio e alla successiva trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale della causa
richiamato per valutare la tempestività del controricorso
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario l'appello è specifico se, letto complessivamente, consente di individuare in modo inequivoco le ragioni di censura, anche per implicito
richiamato come parametro generale di specificità dell'impugnazione, ma nel giudizio tributario opera la disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. 546/1992
l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata comporta il rigetto implicito delle questioni non trattate
la sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; rileva solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli
richiamato per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività riservata al giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come motivo per violazione e falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, restando esclusi i meri difetti di sufficienza
art. 111, comma 6, Cost.
indicata come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la mancanza del requisito motivazionale rileva solo nelle ipotesi di motivazione assente, apparente o irriducibilmente contraddittoria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza
applicato per la condanna per responsabilità aggravata in relazione alla definizione del giudizio conforme alla proposta
applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina richiamata
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
indicato come base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato
richiamato per l'interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità dell'appello nel processo tributario
art. 11, comma 6, Cost.
menzionato nel primo motivo di ricorso, ma non assume ruolo decisivo nella ratio della decisione
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 199
richiamata per la sospensione di undici mesi dei termini, ritenuta idonea a rendere tempestivo il controricorso
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131
ha modificato la disciplina dell'agevolazione prima casa sostituendo il requisito dell'idoneità con quello della titolarità di altri diritti reali su altra casa di abitazione nel Comune
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16
norma originaria dell'agevolazione prima casa, letta alla luce della successiva modifica legislativa e della giurisprudenza richiamata
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dell'appello è soddisfatto quando dall'atto, considerato nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado, anche se le ragioni di dissenso siano formulate sinteticamente o per implicito.
- L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione del giudice comporta, anche implicitamente, il rigetto delle questioni preliminari o delle eccezioni non espressamente trattate.
- In cassazione non è consentito mescolare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizi di motivazione per ottenere una nuova valutazione del merito; il ricorrente deve separare chiaramente i profili di diritto da quelli fattuali.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la mera insufficienza argomentativa.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando il ricorrente contesti la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini dell'agevolazione "prima casa", la verifica dell'ostatività delle pregresse titolarità immobiliari deve confrontarsi con la nozione di casa di abitazione concretamente idonea a soddisfare le esigenze abitative, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte, senza che la Cassazione possa sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione degli elementi fattuali.
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