Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24905/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all’anno d’imposta 2003, emesso nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale nel settore auto. L’Ufficio assumeva che le operazioni documentate fossero inserite in una frode IVA, con interposizione di una società filtro e utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’accertamento presupposto nei confronti della società emittente fosse stato annullato e che mancasse prova di un accordo simulatorio/fraudolento, senza attribuire rilievo decisivo all’antieconomicità e alle basse percentuali di ricarico. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa del giudicato sulla controversia relativa alla società emittente; 3) violazione delle norme tributarie e dell’art. 2697 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR escluso la prova presuntiva della soggettiva inesistenza delle operazioni e dell’accordo fraudolento; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti negli indizi di frode indicati nell’avviso di accertamento (totale evasione dei fornitori, antieconomicità, improduttività della società interposta, mancato trasferimento fisico dei veicoli, ecc.).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non fosse meramente apparente perché consentiva di individuare le rationes decidendi. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, che l’operazione non è stata posta in essere dal soggetto risultante dalla fattura e che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della partecipazione a un’evasione. La CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo svalutato gli indizi offerti dall’Ufficio e omesso di considerare il ruolo di mero soggetto interposto del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione di norme processuali sulla motivazione.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo richiama quale norma che impone una motivazione sufficiente delle sentenze tributarie.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" ed essere idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 295 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la necessità della sospensione del giudizio in presenza di altra causa connessa non definita con giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato della sentenza resa nella controversia connessa.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina dell’accertamento fondato su presunzioni in materia tributaria.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA fondato anche su elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    Usato dalla Corte per ribadire il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva e il valore degli indizi offerti dall’Ufficio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le basi della decisione; non basta una motivazione sintetica se le rationes decidendi sono comunque percepibili.
  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’operazione non è stata effettuata dal soggetto indicato in fattura e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla professionalità richiesta, di partecipare a un’evasione fiscale.
  • Indici quali antieconomicità dell’operazione, assenza di struttura del fornitore, improduttività della società interposta, mancato trasferimento fisico dei beni e altre anomalie del ciclo commerciale possono integrare validi elementi presuntivi della soggettiva inesistenza dell’operazione.
  • Una volta assolto l’onere probatorio iniziale da parte dell’Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria della legittimità del costo o della detrazione, ovvero dell’effettiva interposizione del soggetto fatturante; la sola regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è di per sé sufficiente.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non si presume in astratto: deve essere dimostrata attraverso l’adozione della massima diligenza esigibile da un operatore economico accorto, in relazione alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.