Cassazione Civile, Ordinanza n. 02311/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per un credito derivante da prestazioni professionali non pagate. La società ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti tassati; inoltre ha contestato la corretta applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'Ufficio avesse tassato indebitamente anche il rapporto negoziale sottostante enunciato nel decreto ingiuntivo, nonostante questo fosse un atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso e non già per sola enunciazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 52 d.P.R. n. 131/1986 per l'omessa allegazione degli atti; violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986 per erronea tassazione del rapporto sottostante; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto tassabile un atto enunciato non individuato e non allegato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla motivazione dell'avviso; ha negato la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo comprensibile l'iter logico della decisione; ha ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, l'indicazione nel provvedimento tassato degli estremi del decreto ingiuntivo e dei dati essenziali per identificare base imponibile, aliquota e criteri di calcolo; ha infine affermato che l'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 consente la tassazione anche dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo, pur se soggetto a registrazione in caso d'uso, e che non vi è indebita doppia imposizione perché l'imposta di registro colpisce ciascun atto in quanto tale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge sul trattamento tributario e sulla prova
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
è il parametro formale invocato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza
richiamato quale corrispondente obbligo di motivazione nel processo tributario
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale dell'avviso di liquidazione
la Corte lo interpreta nel senso che l'enunciazione in un atto registrato di un atto non registrato o soggetto a registrazione in caso d'uso comporta l'assoggettamento a imposta anche dell'atto enunciato; il mero richiamo non integra caso d'uso
richiamato nel motivo sul trattamento fiscale del rapporto sottostante, ma la decisione si fonda principalmente sull'art. 22
invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali circa l'esistenza dell'atto enunciato
invocato per sostenere che non fosse provata l'esistenza dell'atto enunciato
interpretato nel senso che il semplice richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non costituisce caso d'uso
richiamato per la previsione della pena pecuniaria quando l'atto enunciato è soggetto a registrazione in termine fisso
richiamato per gli atti dell'autorità giudiziaria rilevanti ai fini dell'enunciazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come base costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Massime di principio
- Nel processo tributario la nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e respinto, anche sinteticamente, la censura proposta dalla parte.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene una giustificazione solo formale ma non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è necessario che la motivazione sia ampia, ma deve essere intellegibile.
- In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica in modo agevolmente individuabile il provvedimento tassato e gli elementi essenziali del calcolo dell'imposta, inclusi base imponibile, aliquota e criteri tariffari.
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione in un atto registrato di un negozio o contratto non registrato consente l'imposizione anche sull'atto enunciato, purché l'enunciazione identifichi con certezza il rapporto giuridico e i suoi elementi essenziali.
- Il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non integra di per sé un 'caso d'uso' ex art. 6 d.P.R. n. 131/1986, ma ciò non impedisce l'applicazione dell'imposta quando operi la diversa disciplina dell'enunciazione.
- L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: il fatto che un rapporto sostanziale sia già emerso nel provvedimento giudiziario non esclude la tassazione del contratto o negozio enunciato nell'atto registrato, se ne ricorrono i presupposti normativi.
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