Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02311/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per un credito derivante da prestazioni professionali non pagate. La società ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti tassati; inoltre ha contestato la corretta applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che l'Ufficio avesse tassato indebitamente anche il rapporto negoziale sottostante enunciato nel decreto ingiuntivo, nonostante questo fosse un atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso e non già per sola enunciazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 52 d.P.R. n. 131/1986 per l'omessa allegazione degli atti; violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986 per erronea tassazione del rapporto sottostante; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto tassabile un atto enunciato non individuato e non allegato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla motivazione dell'avviso; ha negato la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo comprensibile l'iter logico della decisione; ha ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, l'indicazione nel provvedimento tassato degli estremi del decreto ingiuntivo e dei dati essenziali per identificare base imponibile, aliquota e criteri di calcolo; ha infine affermato che l'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 consente la tassazione anche dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo, pur se soggetto a registrazione in caso d'uso, e che non vi è indebita doppia imposizione perché l'imposta di registro colpisce ciascun atto in quanto tale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e respinto, anche sinteticamente, la censura proposta dalla parte.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene una giustificazione solo formale ma non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è necessario che la motivazione sia ampia, ma deve essere intellegibile.
  • In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica in modo agevolmente individuabile il provvedimento tassato e gli elementi essenziali del calcolo dell'imposta, inclusi base imponibile, aliquota e criteri tariffari.
  • Ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione in un atto registrato di un negozio o contratto non registrato consente l'imposizione anche sull'atto enunciato, purché l'enunciazione identifichi con certezza il rapporto giuridico e i suoi elementi essenziali.
  • Il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non integra di per sé un 'caso d'uso' ex art. 6 d.P.R. n. 131/1986, ma ciò non impedisce l'applicazione dell'imposta quando operi la diversa disciplina dell'enunciazione.
  • L'imposta di registro ha natura di imposta d'atto: il fatto che un rapporto sostanziale sia già emerso nel provvedimento giudiziario non esclude la tassazione del contratto o negozio enunciato nell'atto registrato, se ne ricorrono i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.