Cassazione Penale, Sentenza n. 01643/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., delle istanze di dissequestro dei beni loro sequestrati a fini di confisca per equivalente. Contestavano la presunta duplicazione degli importi sequestrati rispetto ai capi A (omesso versamento di ritenute, quantificato in euro 1.729.815,35) e B (sottrazione fraudolenta per cessione di rami d'azienda, con valore rivalutato dal Tribunale in euro 2.502.303,12); sostenevano che la rideterminazione operata in sede di rinvio riguardava l'intero importo e pertanto avrebbe dovuto rendere superfluo il sequestro per equivalente a loro carico, nonché contestavano la valutazione e l'esecuzione del sequestro sui beni delle società MEG e LVT INDUSTRIALE (valutazione delle aziende e mancato rispetto della perizia giurata indicata dal G.i.p.). Chiedevano inoltre la rimessione alla Sezioni Unite sulla legittimità del duplice sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la netta distinzione fra i sequestri disposti per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. n. 74/2000), limitatamente al quale la rideterminazione del Tribunale in sede di rinvio era intervenuta, e il sequestro per il reato di omesso versamento (art. 10-bis/omessi versamenti), disposto originariamente a carico della LVT. La Corte ha richiamato la pronuncia della Quarta Sezione che ha annullato con rinvio la rideterminazione operata in data 17/02/2025 nella parte in cui aveva detratto una somma di euro 318.313,81 ritenuta non riferibile al reato di sottrazione fraudolenta. Ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il profitto confiscabile per l'art. 11 va individuato nel valore dei beni idonei a garantire l'Erario (valore reale degli assets trasferiti), e non semplicemente nell'ammontare del debito tributario restante; ha inoltre escluso la rimessione alle Sezioni Unite perché l'orientamento cui si è dato seguito è coerente con la giurisprudenza prevalente. Infine ha richiamato che le questioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro vanno esperite tramite incidente di esecuzione e non sono rimediabili in cassazione.
Norme richiamate
Norma procedurale che regola l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; utilizzata come titolo formale del gravame proposto dai ricorrenti.
Riferito ai reati di omesso versamento (omessi versamenti di ritenute): il sequestro del profitto relativo a questo reato era stato disposto in via diretta sulla LVT per l'importo degli omessi versamenti e, se impossibile, per equivalente nei confronti dei soggetti responsabili.
La Corte interpreta il profitto confiscabile per il reato di sottrazione fraudolenta come il valore dei beni idonei a garantire il recupero delle somme evase (secondo criteri di riscossione coattiva), e non come semplice coincidenza con l'ammontare del debito tributario sottostante.
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001
Richiamato dalla difesa quale possibile limite di responsabilità delle società; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata questione nel rigetto delle doglianze, confermando che le valutazioni operate non ne dipendono.
Norma sulle misure cautelari reali (strumenti/oggetti del reato) evocata nel quadro giurisprudenziale che ammette il sequestro dei beni usati per commettere il reato di sottrazione fraudolenta.
art. 77, comma 1, d.lgs. 29/09/1973, n. 602
Richiamato come criterio per la valutazione dei beni immobili ai fini della determinazione del valore dei beni idonei a garantire l'Erario nella quantificazione del profitto confiscabile.
art. 517, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato quale parametro di quantificazione del valore dei beni mobili, applicabile per analogia in sede di determinazione del profitto confiscabile per l'art. 11 tramite il richiamo dell'art. 49, comma 2, d.P.R.
art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamo normativo che collega le regole civili di valutazione dei beni alla determinazione del profitto confiscabile in materia tributaria.
Norma relativa a istituti estintivi (ravvedimento, adesione) evocata dalla difesa quale possibile strumento di estinzione del debito e del reato tributario; la Corte ha osservato che l'eventuale estinzione del debito non valida automaticamente la rimozione del sequestro per il reato di sottrazione fraudolenta.
Massime di principio
- Se i sequestri sono stati disposti per reati diversi (es. omesso versamento e sottrazione fraudolenta), vanno trattati distintamente: la rideterminazione o l'annullamento del sequestro relativo a uno non incide automaticamente sull'altro se non vi è identità oggettiva del profitto sottostante.
- Il profitto confiscabile per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11) si individua nel valore dei beni idonei a garantire il recupero delle somme evase (secondo criteri della riscossione coattiva), non semplicemente nell'ammontare del debito tributario residuo.
- Il pagamento o l'estinzione del debito tributario sottostante non determina automaticamente la cessazione del sequestro per sottrazione fraudolenta; la valutazione rimane ancorata alla funzione deterrente e ripristinatoria della misura rispetto al bene oggetto del reato.
- Le questioni concernenti le modalità operative di esecuzione del sequestro (es. valutazione dei beni sequestrati, modalità di riparto, errori esecutivi) non sono normalmente rimediabili in cassazione, ma devono essere impugnate mediante l'incidente di esecuzione presso il giudice competente.
- La proporzionalità della confisca deve essere garantita parametrando il valore dei beni al recupero effettivo delle somme dovute (compresi interessi e sanzioni), evitando sequestri manifestamente sovradimensionati rispetto alla garanzia necessaria.
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