Cassazione Penale, Sentenza n. 01706/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona del 09/09/2025 che aveva rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p. contro il decreto di sequestro preventivo impeditivo relativo a un presunto testamento olografo e all'asse ereditario di Mimnnotti Nazzareno. Il ricorrente è indagato per il delitto di cui agli artt. 81 (comma finale) e 490 c.p. per aver occultato o soppresso due testamenti olografi (29/04/2020 e 10/01/2025) favore del fratello Mimmotti Nello. I motivi di ricorso denunciavano: mancanza o apparenza della motivazione (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.). In sostanza si contestava l'esistenza del fumus commissi delicti, la capacità di testare del de cuius al momento del suicidio, la natura di lettera d'addio del documento, l'effettiva esistenza del testamento prodotto in copia dal querelante e la consapevolezza del Togni circa l'esistenza di quel testamento; inoltre si rilevava che il ricorrente sarebbe stato beneficiario solo dei beni mobili mentre il sequestro aveva compreso anche immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti in sede di legittimità. Richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è sindacabile in relazione a violazioni di legge (art. 325 c.p.p.), la Corte ha tuttavia precisato che i vizi di motivazione possono rientrare nella nozione di violazione di legge solo se la motivazione è radicalmente insufficiente o mancante. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva valutato congruamente il quadro indiziario provvisorio: la querela del fratello e la sparizione di due scritti riconducibili a testamenti (uno fotografato dai Carabinieri in casa del de cuius, l'altro ottenuto pubblicato da notaio e prodotto in copia dal querelante), nonché il ruolo e i precedenti dell'indagato (amministratore di sostegno con presunte irregolarità di rendiconto). Le doglianze del ricorrente erano di fatto censure sulla valutazione logica e sulla congruità delle risultanze probatorie (fatti tipicamente riservati al giudizio di merito e alla fase istruttoria), e quindi non proponibili in cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riesame avverso provvedimenti di sequestro. Nel caso si trattava dell'istanza del ricorrente volta ad ottenere la revoca del decreto di sequestro preventivo.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Consentiva la deduzione della carenza o apparenza della motivazione tra i motivi di cassazione; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha ritenuto che la sua censura fosse in realtà un attacco alla valutazione di fatto del giudice del riesame, improponibile in questa sede.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riguarda la deduzione della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato i limiti di proponibilità di tali censure in materia di misure reali, ammettendole solo quando la motivazione sia radicalmente carente e configurabile come violazione di legge.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è soggetto a limiti: è ammesso il controllo sulle violazioni di legge; tuttavia la giurisprudenza consente di ricondurre nell'alveo della violazione di legge i casi di motivazione del tutto mancante o macroscopicamente insufficiente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio dell'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ricorda che una motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi integra una violazione di legge.
artt. 81 (cpv.) e 490 cod. pen.
Norme penali sostanziali richiamate per descrivere il reato ascritto: la fattispecie relativa all'occultamento o soppressione di scritti (testamenti) per il quale il Togni è indagato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre ritenuto profilarsi colpa nella redazione dei motivi e ha inflitto la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali è, in linea di principio, limitato al sindacato di violazioni di legge (art. 325 c.p.p.); le censure di merito o di valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Difetti di motivazione possono essere riesaminati in cassazione solo se sono talmente radicali da costituire una violazione di legge, ossia quando manchi del tutto o non permetta di comprendere il percorso logico-giuridico del giudice.
- In sede di riesame il giudice deve valutare il fumus commissi delicti sulla base delle concrete risultanze investigative e delle eccezioni difensive, indicando almeno sommariamente le ragioni che rendono plausibile l'impostazione accusatoria; le doglianze che attaccano tale valutazione di fatto non sono solitamente proponibili in cassazione.
- Questioni relative alla capacità di testare del de cuius, all'esistenza effettiva di documenti testamentari o alla qualificazione giuridica di uno scritto (lettera d'addio vs testamento) sono questioni di fatto o di diritto applicato che devono essere affrontate nelle indagini e nel giudizio di merito, non nella sede di legittimità a titolo di valutazione probatoria.
- Chi impugna un provvedimento cautelare che limita diritti reali deve calibrare i motivi di ricorso su profili di diritto (nullità processuali, incompetenza, violazione di norme procedurali, carenza oggettiva di motivazione), evitando doglianze di mero apprezzamento della prova o della logica motivazionale che saranno ritenute inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se la redazione dei motivi appare colposa, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; pertanto va valutato con attenzione il merito delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01731/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01630/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01634/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01636/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01637/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01642/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →