Cassazione Penale, Sentenza n. 01634/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tomozei era stata condannata, con giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 per avere indebitamente percepito reddito di cittadinanza per complessivi €4.000. Ha impugnato la conferma della condanna in Corte d'appello sostenendo principalmente: (i) mancata o contraddittoria motivazione nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza indicare gli elementi ostativi posti a base del rifiuto, nonostante la difesa avesse dedotto la minima offensività, l'assenza di precedenti, la non abitualità della condotta e la restituzione integrale delle somme; (ii) omessa valutazione di prova decisiva (documentazione attestante i pagamenti per la restituzione integrale), rilevante ai fini della configurazione della particolare tenuità e della non abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte territoriale per non aver risposto ai profili di doglianza in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis e per l'omessa valutazione delle prove prodotte (documentazione di restituzione). Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio su tale questione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Norma sostanziale che punisce l'indebita percezione del reddito di cittadinanza; nel caso ha costituito il fatto-reato per cui la ricorrente è stata condannata.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità quando, per modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo (valutati ai sensi dell'art. 133), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale; richiede la valutazione congiunta dei requisiti e consente di tenere conto anche della condotta successiva (riparazione).
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri direttivi (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità, gravità del danno/pericolo, intensità del dolo/colpa, condotta successiva) per valutare la particolare tenuità e l'esiguità del danno; deve essere motivatamente applicato dal giudice quando decide sull'art. 131-bis.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per omessa valutazione di prova decisiva e per carenza motivazionale; qui è stato invocato per rilevare che la Corte di appello non ha esaminato la documentazione comprovante la restituzione, impedendo una corretta valutazione dell'art. 131-bis.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto la possibilità di considerare la condotta successiva al reato nella valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis (es. attività riparatoria come la restituzione).
Massime di principio
- L'art. 131-bis cod. pen. va esaminato congiuntamente nei suoi requisiti: particolare tenuità dell'offesa (valutata secondo i criteri dell'art. 133) e non abitualità del comportamento; l'assenza di uno di questi elementi esclude la non punibilità.
- Il giudice è tenuto a motivare in modo specifico e concreto quando nega l'applicazione dell'art. 131-bis: non sono sufficienti affermazioni generiche; deve indicare quali criteri/elementi dell'art. 133 hanno portato al rigetto.
- La condotta successiva (es. restituzione integrale, riparazione del danno) è un elemento rilevante e deve essere valutata esplicitamente nella determinazione sulla particolare tenuità.
- L'omessa valutazione di prove ritenute decisive (documentazione di riparazione, assenza di precedenti, elementi sulla non abitualità) determina vizio motivazionale e può portare all'annullamento con rinvio.
- Quando il limite edittale e i criteri dell'art. 133 risultano potenzialmente favorevoli all'imputato, la Corte che decide negativamente deve spiegare punto per punto le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità; in difetto la decisione è annullabile.
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