Cassazione Penale, Sentenza n. 01731/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello contestando: a) la valutazione del compendio indiziario e l'affidabilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità (in particolare Angela Paone e Ferrara), lamentando carenza di riscontri esterni e genesi non autonoma delle collaborazioni; b) la insufficiente motivazione della ritenuta responsabilità in concorso (mancata esplicitazione del contributo individuale e dell'efficacia causale dei loro comportamenti); c) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (omessa prevalenza delle attenuanti generiche, mancata argomentazione sulla esclusione o limitazione della recidiva, pena non agganciata al minimo edittale), con specifico rilievo per Mennella sulla parificazione della pena nonostante differente modalità operativa (volto scoperto vs travisamento); d) errori processuali e di legge relativi alla motivazione e alla valutazione delle prove documentali e tecniche (tabulati, tracciamenti, movimenti autostradali, possesso di veicolo e immobile). Hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una non consentita richiesta di riconsiderazione del merito e della capacità dimostrativa del compendio probatorio formatosi in giudizio di merito, senza una critica specifica e correlata alla motivazione impugnata. La Corte ha confermato che la decisione di merito è fondata su motivazione effettiva, non manifestamente illogica né contraddittoria, e che le dichiarazioni dei chiamanti sono state adeguatamente corroborate da elementi autonomi (tabulati telefonici, tracciamenti di utenze, rilevamenti di spostamenti, possesso dell'autovettura e dell'abitazione utilizzata). Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della rilevanza causale del contributo dei partecipanti ai sensi dell'art. 110 c.p. e coerente la valutazione sanzionatoria alla luce del quadro probatorio e della gravità dell'organizzazione criminosa. Conseguentemente la Corte ha: dichiarato inammissibili i ricorsi; condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali; condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi; disposto la rifusione alle parti civili delle spese di causa come da dispositivo. In sintesi, confermata la ricostruzione di merito e respinte le censure di nullità o manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Regola la proposizione dei ricorsi per cassazione contro le sentenze penali; qui è la norma procedurale che regge l'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge penale, violazione di norme processuali, vizi della motivazione quali manifesta illogicità o contraddittorietà); la Corte ha ritenuto che i motivi in realtà chiedessero una rivalutazione del merito e non contestassero vizi propriamente rilevanti per cassazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che la confessione o la deposizione di un chiamante in correità deve essere corroborata da elementi di riscontro esterni; la Corte ha ritenuto soddisfacenti i riscontri (tabulati, tracciamenti, possesso di mezzi e luoghi).
Definisce il concorso di persone nel reato: la partecipazione anche con contributi logistici, informativi o di copertura integra concorso; la Corte ha applicato questo principio per ritenere non minimale l'apporto dei ricorrenti.
Riguarda la causalità e la valutazione dell'efficacia causale del contributo; la Corte ha negato che il contributo dei ricorrenti fosse meramente minimale in senso da escluderne la responsabilità.
artt. 62-bis, 133, 628 cod. pen. (riferimento a comma terzo di 628)
Norme attinenti alla determinazione della pena (criteri di individualizzazione e circostanze aggravanti/attenuanti) e all'aggravante per violenza/rapina; la Corte ha motivato la valutazione sanzionatoria tenendo conto della gravità, della continuazione e delle aggravanti riconosciute.
Prevede che il ricorrente dichiarato inammissibile sia condannato alle spese e, in presenza di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
artt. 581 comma 1, 591 comma 1 e art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla dichiarazione di inammissibilità e ai limiti del sindacato di legittimità: impongono che la Cassazione non riconsideri il merito della valutazione probatoria salvo vizi specifici di motivazione o di legge.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove: i motivi devono indicare vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) o violazioni di legge, con correlazione diretta alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Le dichiarazioni di chiamanti in correità possono reggere una condanna se adeguatamente corroborate da elementi esterni indipendenti (es. tabulati telefonici, tracciamenti, riscontri documentali e oggettivi) come richiesto dall'art. 192 c.p.p.; in assenza di tale corroborazione la prova è più vulnerabile.
- Il concorso di persone (art. 110 c.p.) comprende anche contributi logistici, informativi o di copertura: non è necessario che tutti abbiano compiuto l'azione più 'calda' perché ricorra responsabilità concorsuale, purché il contributo sia parte di una comune programmazione.
- Le doglianze generiche sulla misura della pena o sulla valutazione delle attenuanti sono spesso inammissibili in cassazione se non corredate da indicazione puntuale di difetto motivazionale o di vizio di diritto nella determinazione della pena.
- Per contestare efficacemente la motivazione occorre collegare le censure alle parti specifiche della sentenza impugnata, spiegando perché quelle argomentazioni siano illogiche, contraddittorie o incompatibili con altri atti del processo; le riproposizioni meramente assertive di argomenti di merito sono inefficaci.
- Se si ritiene che la collaborazione di un testimone sia 'concordata' o strumentale, occorre fornire elementi concreti che dimostrino l'autonomia o la strumentalità della dichiarazione; l'assenza di tali elementi rende debole la censura sulla attendibilità.
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