Cassazione Penale, Sentenza n. 01637/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.l. n. 463/1983. Due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione nel decreto penale dell'avviso sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità mediante pagamento (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983) e mancata argomentazione della Corte d'appello in proposito; (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 per non aver deciso sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria riproposta in appello. In memoria si è altresì sostenuto che l'imputata doveva poter beneficiare del termine più ampio per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., essendo da considerarsi assente anche se aveva scelto di non partecipare, con conseguente decorrenza del termine solo dalla notificazione o comunicazione del deposito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata è stata emessa e depositata il 21 maggio 2025, rendendo il termine per proporre ricorso scaduto il 5 giugno 2025 ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 c.p.p. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'aumento dei termini previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché la decisione di appello era stata resa in camera di consiglio nel rito cartolare (art. 23-bis d.l. n. 149/2020) e la giurisprudenza limita l'estensione dei termini alle ipotesi specifiche di assenza disciplinate dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non è stata applicata la sanzione pecuniaria dell'art. 616 c.p.p. per assenza di profili di colpa.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
Secondo la ricorrente il decreto penale doveva contenere l'avviso sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità mediante pagamento; la Corte d'appello non ha affrontato il rilievo ma la norma è stata invocata come requisito essenziale del decreto penale.
art. 53 legge n. 689/1981
La ricorrente deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la questione è stata sollevata ma non esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 585, comma 1 e comma 1-bis, c.p.p.
La norma disciplina il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento previsto dal comma 1-bis non fosse applicabile al caso di sentenza di appello resa in camera di consiglio nel rito cartolare, quindi il termine ordinario è risultato decaduto.
art. 544, comma 1 e art. 598 c.p.p.
Richiamate per il computo dei termini processuali e per la disciplina dell'impugnazione, utilizzate dalla Corte per fissare la scadenza del termine di impugnazione.
art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020
art. 23-bis d.l. n. 149/2020
Norma che consente la celebrazione in forma cartolare (camera di consiglio) per il giudizio di appello in regime emergenziale; la Corte ha sottolineato la celebrazione in tale forma quale ragione della non applicabilità dell'ampliamento dei termini.
artt. 420 e 420-bis c.p.p.
Richiamati indirettamente dalla giurisprudenza citata: l'aumento dei termini per impugnare è riconosciuto in via espressa solo quando l'imputato è dichiarato assente secondo queste norme; non si estende automaticamente alle ipotesi di non partecipazione dovute a scelta difensiva nel rito cartolare.
Prevede la sanzione pecuniaria per impugnazioni manifestamente infondate o temerarie; la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo assente un profilo di colpa nella tardività, in linea con i principi della Corte costituzionale.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione decorrono dalla data di deposito della sentenza con la motivazione; è essenziale calcolare correttamente la scadenza e impugnare entro il termine ordinario quando l'estensione non si applica.
- L'aumento dei termini previsto dall'art. 585 c.p.p. (comma 1-bis o 1-ter secondo i casi) non si applica automaticamente a tutte le ipotesi di non partecipazione: la giurisprudenza lo riserva alle specifiche situazioni di assenza disciplinate dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p. e non alle decisioni rese in camera di consiglio nel rito cartolare emergenziale.
- Se si intende preservare facoltà difensive particolari (es. termine più ampio per impugnare), è opportuno far dichiarare espressamente lo status dell'imputato (presente/assente secondo le norme) oppure richiedere la trattazione orale quando possibile.
- Vizi formali del decreto penale (per es., mancata indicazione di avvisi prescritti dalla legge) costituiscono potenziali motivi di impugnazione, ma devono essere proposti tempestivamente: l'inerzia sul piano dei termini processuali può rendere ininfluenti anche gli errori sostanziali.
- Le istanze di conversione della pena (art. 53 legge n. 689/1981) possono essere rilevanti e, secondo giurisprudenza, proponibili anche in secondo grado; è comunque necessario che il giudice nell'ambito del provvedimento impugnato si pronunci esplicitamente sulla richiesta o che la questione sia tempestivamente dedotta e mantenuta nel grado successivo.
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