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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01637/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.l. n. 463/1983. Due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione nel decreto penale dell'avviso sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità mediante pagamento (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983) e mancata argomentazione della Corte d'appello in proposito; (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 per non aver deciso sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria riproposta in appello. In memoria si è altresì sostenuto che l'imputata doveva poter beneficiare del termine più ampio per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., essendo da considerarsi assente anche se aveva scelto di non partecipare, con conseguente decorrenza del termine solo dalla notificazione o comunicazione del deposito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata è stata emessa e depositata il 21 maggio 2025, rendendo il termine per proporre ricorso scaduto il 5 giugno 2025 ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 c.p.p. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'aumento dei termini previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché la decisione di appello era stata resa in camera di consiglio nel rito cartolare (art. 23-bis d.l. n. 149/2020) e la giurisprudenza limita l'estensione dei termini alle ipotesi specifiche di assenza disciplinate dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non è stata applicata la sanzione pecuniaria dell'art. 616 c.p.p. per assenza di profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 2, d.l. n. 463 del 1983

    art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    Secondo la ricorrente il decreto penale doveva contenere l'avviso sulla possibilità di fruire della causa di non punibilità mediante pagamento; la Corte d'appello non ha affrontato il rilievo ma la norma è stata invocata come requisito essenziale del decreto penale.

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    art. 53 legge n. 689/1981

    La ricorrente deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la questione è stata sollevata ma non esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 585 c.p.p.

    art. 585, comma 1 e comma 1-bis, c.p.p.

    La norma disciplina il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento previsto dal comma 1-bis non fosse applicabile al caso di sentenza di appello resa in camera di consiglio nel rito cartolare, quindi il termine ordinario è risultato decaduto.

  • art. 544 e art. 598 c.p.p.

    art. 544, comma 1 e art. 598 c.p.p.

    Richiamate per il computo dei termini processuali e per la disciplina dell'impugnazione, utilizzate dalla Corte per fissare la scadenza del termine di impugnazione.

  • art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020

    art. 23-bis d.l. n. 149/2020

    Norma che consente la celebrazione in forma cartolare (camera di consiglio) per il giudizio di appello in regime emergenziale; la Corte ha sottolineato la celebrazione in tale forma quale ragione della non applicabilità dell'ampliamento dei termini.

  • artt. 420 e 420-bis c.p.p.

    artt. 420 e 420-bis c.p.p.

    Richiamati indirettamente dalla giurisprudenza citata: l'aumento dei termini per impugnare è riconosciuto in via espressa solo quando l'imputato è dichiarato assente secondo queste norme; non si estende automaticamente alle ipotesi di non partecipazione dovute a scelta difensiva nel rito cartolare.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la sanzione pecuniaria per impugnazioni manifestamente infondate o temerarie; la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo assente un profilo di colpa nella tardività, in linea con i principi della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione decorrono dalla data di deposito della sentenza con la motivazione; è essenziale calcolare correttamente la scadenza e impugnare entro il termine ordinario quando l'estensione non si applica.
  • L'aumento dei termini previsto dall'art. 585 c.p.p. (comma 1-bis o 1-ter secondo i casi) non si applica automaticamente a tutte le ipotesi di non partecipazione: la giurisprudenza lo riserva alle specifiche situazioni di assenza disciplinate dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p. e non alle decisioni rese in camera di consiglio nel rito cartolare emergenziale.
  • Se si intende preservare facoltà difensive particolari (es. termine più ampio per impugnare), è opportuno far dichiarare espressamente lo status dell'imputato (presente/assente secondo le norme) oppure richiedere la trattazione orale quando possibile.
  • Vizi formali del decreto penale (per es., mancata indicazione di avvisi prescritti dalla legge) costituiscono potenziali motivi di impugnazione, ma devono essere proposti tempestivamente: l'inerzia sul piano dei termini processuali può rendere ininfluenti anche gli errori sostanziali.
  • Le istanze di conversione della pena (art. 53 legge n. 689/1981) possono essere rilevanti e, secondo giurisprudenza, proponibili anche in secondo grado; è comunque necessario che il giudice nell'ambito del provvedimento impugnato si pronunci esplicitamente sulla richiesta o che la questione sia tempestivamente dedotta e mantenuta nel grado successivo.

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