Cassazione Penale, Sentenza n. 01630/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/05/2025 che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati edilizi (capi A, B, C) e il reato indicato nel capo D, confermando però la condanna per il capo E (violazione di sigilli) con pena sospesa di mesi 8 di reclusione e €400 di multa e la condanna al risarcimento in favore del Comune di Poggiomarino. Hanno dedotto vizi: (i) violazione delle norme processuali (art. 597 c.3-4, art. 578 e art. 129 c.2 c.p.p.) per omessa riduzione della pena dopo declaratoria di prescrizione dei reati satellite e omessa revoca delle statuizioni civili; (ii) omessa pronuncia di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con riferimento al capo D, per precedenti pronunce ritenute assolutorie/dissequestri; (iii) insufficienza e vizio di motivazione in relazione al capo E; (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena), rigettando invece tutti gli altri motivi di ricorso. In particolare la Suprema Corte ha disposto che, ove siano stati dichiarati estinti per prescrizione reati satellite in un giudizio di continuazione e l'impugnazione sia proposta solo dagli imputati, il giudice d'appello non può confermare integralmente la pena irrogata in primo grado senza decurtare gli aumenti correlati ai reati estinti (richiamata giurisprudenza Dzemaili e orientamenti S.U.). Sono state invece ritenute infondate le censure relative alla mancata revoca delle statuizioni civili, alla richiesta di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis; la Corte ha confermato che la condanna per il capo E e la responsabilità civile residuano e che i fatti contestati (prosecuzione degli abusi e reiterata violazione di sigilli in epoca in cui era in vigore un nuovo sequestro) risultano provati secondo la valutazione di merito. Di conseguenza la sentenza è annullata con rinvio soltanto per la determinazione della pena; per il resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Implicazioni sulla riduzione della pena in caso di impugnazione proposta solo dagli imputati; la Corte ha ritenuto che la pena complessiva deve essere decurtata degli aumenti correlati ai reati estinti.
art. 578 cod. proc. pen.
Regola sulla revoca delle statuizioni civili in caso di estinzione di reati; la Corte ha ritenuto che la conferma della condanna al risarcimento non viola l'art. 578 quando sussiste una condanna per reato residuo che giustifica la statuizione civile.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina il proscioglimento per insussistenza del fatto; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (Tettamanti) secondo cui tale proscioglimento è possibile solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo 'ictu oculi', non in presenza di questioni probatorie complesse.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la reiterazione e la prosecuzione degli abusi su bene sequestrato escludono l'applicazione della causa di non punibilità.
art. 349 cod. pen.
Norma relativa alla violazione di sigilli; la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato nel capo E alla luce della prosecuzione delle opere e dei successivi sequestri non revocati.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; usata nella qualificazione dei reati in continuazione fra gli imputati.
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 lett. b), 64, 65, 83, 95
Norme del testo unico edilizia cui si riferivano i reati edilizi dichiarati in parte prescritti; costituivano le causali di responsabilità per i capi A, B, C.
Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019 (Dzemaili)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello non può confermare una pena complessiva senza decurtare gli aumenti correlati ai reati estinti quando impugna solo l'imputato.
S.U. n. 47127 del 2021 (Pizzone)
Conferma autonomia dei reati satellite e ribadisce la necessità di tener conto della sopravvenuta estinzione nella determinazione della pena complessiva.
S.U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Stabilisce il principio limitativo per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: la formula piena è ammissibile solo se l'innocenza emerge in modo evidente dagli atti.
Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016 (Tortora)
Giurisprudenza sul rapporto fra dissequestro e prosecuzione dell'attività edilizia; citata nel dialogo sulle conseguenze della revoca di precedenti sequestri.
Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019 (Bonaccorso)
Pronuncia contrastante sulla rilevanza del vincolo giuridico dei sigilli in presenza di successive pronunce; la Corte ha ritenuto nel caso concreto non applicabile il principio opposto perché era stato disposto un nuovo sequestro in epoca anteriore alle condotte contestate.
Massime di principio
- Se in un giudizio di continuazione i reati satellite vengono dichiarati estinti per prescrizione e l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, il giudice d'appello deve ridurre la pena complessiva decurtando le quote riferite ai reati estinti; non è ammissibile mantenere gli aumenti collegati a reati sopravvenuti estinti.
- La conferma di una condanna al risarcimento in sede penale può essere legittima anche se alcuni reati sono stati dichiarati prescritti, purché permanga una condanna per reato residuo che giustifichi la statuizione civile; eventuali effetti dei reati prescritti possono essere valutati nella fase di liquidazione civile.
- Il proscioglimento per insussistenza del fatto (art.129 c.p.p.) quando sussiste una causa di estinzione è ammesso solo se l'innocenza dell'imputato emerge dagli atti in modo incontestabile ('ictu oculi'); questioni probatorie ordinarie non giustificano tale formula.
- La revoca di un precedente sequestro non cancella automaticamente la rilevanza penale di successivi accertamenti se, nel frattempo, è stato disposto un nuovo sequestro o se è stata accertata la prosecuzione dell'attività illecita in epoca anteriore alla revoca.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis richiede valutazione individuale e non si applica normalmente a fatti reiterati o prolungati, soprattutto se commessi su beni sottoposti a vincolo (sequestro) e con violazione dei sigilli.
- In sede di Cassazione i questioni che richiedono nuovo esame dei fatti o valutazioni probatorie approfondite sono difficilmente accolte; la Corte valuta conformità del diritto e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.
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