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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01636/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione e cessione di hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) lamentando: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poichè la difesa ritiene che la quantità, la natura della sostanza, il contenuto di principio attivo e la destinazione fossero coerenti con un uso personale e non con attività di spaccio; la Corte territoriale avrebbe invece fatto un apprezzamento non rispondente agli atti e avrebbe evocato pluralità di cessioni senza riscontri; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), posto che il profitto effettivo sarebbe stato esiguo (circa euro 5,00) e le somme trovate (euro 35,00) non sarebbero riconducibili allo spaccio, mentre la Corte avrebbe valutato solo il potenziale numero di dosi ricavabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente distinto la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valutando correttamente mezzi, modalità, circostanze e, in particolare, la disponibilità di hashish da cui potevano ricavarsi circa quaranta dosi e la prontezza nell'offrire la sostanza a un soggetto sconosciuto, elementi indicativi di attività non episodica. Quanto all'attenuante del lucro di speciale tenuità, la Corte ha confermato che è necessario accertare con rigore la marginalità del lucro e dell'evento dannoso; ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il numero di dosi era incompatibile con finalità di profitto minimale e la condotta denotava accesso a un'attività di spaccio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Si applica alla fattispecie di lieve entità: il giudice valuta mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza per stabilire la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità ai fini della pena prevista dal decreto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità distinta dalla lieve entità: richiede valutazione delle modalità della condotta, del carattere di non abitualità, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è automaticamente applicabile quando è riconosciuta la lieve entità ex art. 73, comma 5.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per il lucro di speciale tenuità: compatibile con la lieve entità ma subordinata all'accertamento rigoroso della marginalità del lucro effettivo e della speciale tenuità dell'evento; richiede assenza di strutture organizzative, abitualità o intensità economica.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021 (Diop); Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016 (Giustolisi); principi delle Sezioni Unite in materia di attenuanti

    Confermano la distinzione tra illecito di lieve entità e causa di non punibilità ex art.131-bis e richiedono rigore nell'accertamento dei presupposti dell'attenuante per lucro di speciale tenuità; la valutazione del giudice di merito su quantità, modalità e contesto è connotata da ampia discrezionalità e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La qualificazione tra 'fatto di lieve entità' (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e la causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.) è distinta: per la lieve entità conta soprattutto quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; per l'art. 131-bis occorre valutare anche non abitualità, grado di colpevolezza e assenza di pericolo significativo.
  • La mera esiguità del profitto prospettata dalla difesa (es. pochi euro) non è automaticamente decisiva: il giudice valuta anche il numero potenziale di dosi, la prontezza alla cessione e il contesto, elementi indicativi di una finalità di spaccio.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede prove della marginalità economica e della perifericità dell'intervento nel mercato illecito; elementi indiziari che suggeriscono organizzazione, abitualità o capacità di rifornimento possono escluderla.
  • Le valutazioni di fatto della Corte d'appello su quantità, modalità di cessione e collegamento del denaro alla condotta sono riservate al giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Nelle difese contro una contestazione di spaccio è utile produrre elementi tecnici (analisi del principio attivo), dichiarazioni credibili sull'uso personale, prove dell'assenza di contatti o radicamento nel mercato illecito, e documentazione che colleghi o scagioni le somme trovate rispetto all'attività illecita.

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