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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09793/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di Roma Capitale, nominato componente di una commissione di collaudo per opere di urbanizzazione e opere pubbliche nell'ambito di un intervento di recupero urbano, aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle somme asseritamente spettanti per tale incarico. Il Tribunale aveva concesso il decreto ingiuntivo e respinto l'opposizione dell'ente. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione negando il diritto al compenso autonomo, ritenendo che le prestazioni svolte fossero riconducibili al trattamento economico del pubblico dipendente e che, comunque, non risultasse definito il procedimento di liquidazione con i necessari atti contabili. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme di diritto per avere la Corte d'appello esteso ai non dirigenti il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici; con il secondo motivo lamentava la violazione di norme codicistiche sulle obbligazioni, sostenendo che l'impegno di spesa contenuto nella deliberazione amministrativa integrasse un'obbligazione dell'ente e che il procedimento di spesa si fosse regolarmente svolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 17 febbraio 2023 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 15 settembre 2023, dunque oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., senza applicazione della sospensione feriale nel processo del lavoro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È richiamato come norma sulla denunciata violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito dei motivi per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro interpretativo, senza esame nel merito da parte della Cassazione.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 3

    "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali"

    La Corte d'appello lo richiama per escludere la spettanza di compensi autonomi non previsti dal trattamento economico del pubblico dipendente.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 45, comma 1

    Richiamato per affermare che il trattamento fondamentale e accessorio del dipendente pubblico è definito dalla contrattazione collettiva.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 45, comma 3

    Richiamato per ribadire che i trattamenti economici accessori sono correlati, secondo criteri obiettivi, a produttività e attività disagiate o pericolose, con valutazione demandata ai dirigenti.

  • art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma collegata alla pretesa retributiva per l'incarico di collaudo.

  • D.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al regime delle opere di urbanizzazione e al contesto edilizio dell'incarico.

  • artt. 1173, 1174, 1175, 1176, 1321 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo di ricorso per sostenere la configurabilità di un'obbligazione di pagamento derivante dall'impegno di spesa.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo come base del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, salvo che ricorra una sospensione dei termini applicabile al rito; se la sospensione feriale non opera, il termine decorre senza interruzioni.
  • L'inammissibilità per tardività assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando siano formulati come violazioni di legge sostanziale o processuale.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la spettanza di compensi ai dipendenti è circoscritta ai trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva o da contratti individuali nei limiti consentiti dall'ordinamento; non basta, di per sé, un atto amministrativo endoprocedimentale o un impegno di spesa per fondare un autonomo diritto al pagamento.
  • La mera conclusione del procedimento amministrativo di spesa non consente di superare i limiti legali e contrattuali alla remunerazione del dipendente pubblico, quando la voce retributiva non sia prevista dal sistema normativo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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