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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09789/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di dipendenti aveva agito ex art. 414 c.p.c. per ottenere il riconoscimento di un diritto soggettivo di natura retributiva collegato alla redazione del progetto per l’Aeroporto della Valle del Mela, chiedendo in via principale il pagamento complessivo di euro 433.272,39 e, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. o comunque una retribuzione proporzionata alla prestazione resa. L’ente si era costituito contestando la validità dell’affidamento dell’incarico per asserita mancanza di copertura finanziaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente la disponibilità finanziaria e applicabile l’art. 18 L. n. 109/1994. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione negando il compenso per difetto di utilità per l’amministrazione, poiché il progetto non era stato finalizzato con approvazione del progetto esecutivo. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità di nuovi motivi in appello; falsa applicazione degli artt. 17 e 18 L. n. 109/1994, sostenendo che il diritto all’incentivo non sarebbe subordinato alla successiva approvazione del progetto esecutivo e che l’art. 17, comma 12-bis, impedirebbe di subordinare il pagamento al finanziamento dell’opera; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi in relazione sia all’azione di arricchimento senza causa sia alla pretesa prestazione eccedente e straordinaria rispetto ai compiti d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e perché l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia; ha ritenuto infondato il secondo motivo confermando l’orientamento secondo cui l’incentivo ex art. 18 L. n. 109/1994 spetta solo se la progettazione si traduce in un’effettiva utilità per l’amministrazione e, in particolare, se sia intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo, oltre alla previsione nella contrattazione collettiva decentrata e nell’atto regolamentare dell’ente; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché la sentenza di appello conteneva motivazione sufficiente e non apparente, e perché la domanda di indebito arricchimento era stata correttamente respinta in mancanza di allegazioni specifiche e di prova del maggiore impegno o di una diminuzione patrimoniale correlata all’utilitas. È stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e l’obbligo di versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    base processuale del ricorso introduttivo dei lavoratori in primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    I co, n. 3 e n. 4; I co., nn. 4 e 5

    individua i vizi denunciabili in cassazione; il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni di merito, non questioni puramente processuali

  • art. 18 L. n. 109/1994

    l’incentivo per la progettazione è riconoscibile solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e dal regolamento dell’ente, e solo quando l’attività progettuale abbia raggiunto una fase tale da arrecare effettiva utilità all’amministrazione, come l’approvazione del progetto esecutivo

  • art. 17 L. n. 109/1994

    il divieto di subordinare i compensi al finanziamento dell’opera è riferito agli incarichi di soggetti esterni alla stazione appaltante, non ai dipendenti disciplinati dall’art. 18

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di risarcimento da inadempimento

  • art. 2041 c.c.

    chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale

    l’azione di arricchimento richiede sia l’arricchimento del convenuto sia la corrispondente diminuzione patrimoniale dell’attore

  • art. 132 c.p.c.

    invocato quale parametro per denunciare la motivazione apparente

  • art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

    richiamato come norma che imporrebbe un’indicazione necessaria nella determinazione di spesa

  • art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006

    richiamato tra le eccezioni ritenute nuove in appello

  • art. 24 T.U. 165/2001

    invocato dalla parte resistente per sostenere che gli incarichi rientravano nelle attribuzioni dei dirigenti in ragione dell’ufficio

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per omessa pronuncia deve indicare in modo specifico la domanda o eccezione non esaminata; il mero rinvio agli atti di parte non basta, e l’omesso esame di questioni puramente processuali non integra di regola omessa pronuncia.
  • L’incentivo per le attività di progettazione di opere pubbliche attribuibile ai dipendenti pubblici presuppone non solo la previsione nella contrattazione collettiva decentrata e nel regolamento dell’ente, ma anche il conseguimento di una concreta utilità per l’amministrazione, normalmente desumibile da una fase avanzata del procedimento progettuale quale l’approvazione del progetto esecutivo.
  • La disciplina dei compensi per la progettazione contenuta nell’art. 17, comma 12-bis, della legge Merloni riguarda gli incarichi affidati a soggetti esterni alla stazione appaltante e non può essere automaticamente estesa ai dipendenti, la cui remunerazione resta regolata dall’art. 18.
  • L’azione di indebito arricchimento richiede allegazione e prova non solo dell’arricchimento altrui, ma anche della correlativa diminuzione patrimoniale dell’attore e del nesso tra le due utilità; una generica allegazione di prestazioni "eccedenti e straordinarie" non è sufficiente senza specificazione del maggiore impegno o di fatti concreti che rendano la prestazione più onerosa del normale.
  • Nel sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. la Corte di cassazione controlla solo il rispetto del minimo costituzionale della motivazione: la censura è ammissibile soltanto in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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