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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09754/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo, nei confronti del datore di lavoro e della committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, il pagamento di differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento rivendicato nel periodo compreso tra l’assunzione e il licenziamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non adeguatamente allegato e provato lo svolgimento delle mansioni asseritamente riconducibili al livello superiore e criticando il percorso logico-giuridico del primo giudice. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si denunciava omesso esame di fatti decisivi, motivazione perplessa e omesso esame dei riscontri probatori; con il secondo si lamentava violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva applicabile, del CCNL edilizia, degli artt. 2094 e 2013 c.c. e dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione d’appello risultava non pertinente rispetto alla concreta controversia, che riguardava il corretto inquadramento originario e non lo svolgimento di mansioni superiori, ed appariva altresì perplessa nella parte in cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento in modo non lineare al contratto collettivo applicabile e al livello rivendicato. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come base della responsabilità della committente nel rapporto di appalto, nel giudizio originario relativo alle differenze retributive.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali della sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la violazione dei contratti collettivi è deducibile come violazione di legge e comporta interpretazione delle clausole secondo i canoni ermeneutici codicistici.

  • art. 2094 c.c.

    Invocato nel ricorso come parametro normativo del rapporto di lavoro subordinato e dell’inquadramento.

  • art. 2013 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma pertinente alla qualificazione e all’utilizzo delle mansioni. Il testo riporta il numero dell’articolo in questa forma.

  • art. 13 Statuto dei lavoratori

    Invocato nel secondo motivo come norma ritenuta violata in relazione alle mansioni e all’inquadramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di clausole di contratto collettivo è assimilata alla violazione di norme di diritto e impone alla Corte un’interpretazione delle clausole secondo i criteri codicistici di ermeneutica negoziale.
  • Chi domanda un diverso inquadramento contrattuale deve allegare e provare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa; il giudice deve svolgere il raffronto tra attività concretamente svolta e declaratoria contrattuale applicabile, senza arrestarsi a formule generiche.
  • La motivazione di merito è viziata quando il ragionamento adottato non è pertinente alla fattispecie concretamente dedotta, ad esempio quando la controversia riguarda il corretto inquadramento originario ma la decisione si concentra sullo svolgimento di mansioni superiori.
  • Nei sistemi professionali a struttura piramidale non è sufficiente indicare i compiti svolti e le clausole del CCNL: occorre rendere evidenti, anche sul piano probatorio, la gradazione e l’intensità delle attività svolte rispetto al livello rivendicato e a quello attribuito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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