Cassazione Civile, Ordinanza n. 09796/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività di lavoro penitenziario dal 2008 al 2019 aveva agito per ottenere differenze retributive e TFR per il mancato adeguamento delle mercedi ai CCNL vigenti fino al 2017. Il Tribunale gli aveva riconosciuto una somma per differenze retributive e TFR, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione. In appello il Ministero aveva riproposto la prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere autonomamente per ciascun periodo di lavoro; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che, nel lavoro penitenziario, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto per la condizione di metus del detenuto e per la natura non stabile del rapporto, qualificando le interruzioni dell'attività come sospensioni e non cessazioni del rapporto, e aveva inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del grado per il mutamento giurisprudenziale intervenuto dopo l'introduzione dell'appello. In cassazione il lavoratore ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per avere la Corte territoriale compensato integralmente le spese del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello si è correttamente attenuta all'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la compensazione parziale o integrale delle spese in caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Poiché la compensazione era stata giustificata dal sopravvenuto mutamento giurisprudenziale successivo alla proposizione dell'appello, la statuizione è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione per mancata costituzione del Ministero e per la sostanziale assenza di difese dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulle spese, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata
se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero
consente la compensazione delle spese anche integrale quando intervenga un mutamento giurisprudenziale sulle questioni decisive, specie se sopravvenuto dopo l'introduzione del giudizio
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulle spese
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
richiamata dalla parte ricorrente nella censura sulle spese
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice di merito la motivi con un mutamento della giurisprudenza intervenuto su questioni dirimenti dopo l'introduzione del giudizio.
- In cassazione, la censura sulla liquidazione o compensazione delle spese è infondata se la decisione impugnata si colloca entro i presupposti espressamente previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
- Il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese del grado anche in assenza di soccombenza reciproca, purché il mutamento riguardi le questioni decisive della controversia.
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