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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07187/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con contestazione di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA in relazione a operazioni ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti. La commissione provinciale aveva solo parzialmente accolto i ricorsi, riqualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti, ammettendo la deducibilità dei costi e riducendo le sanzioni; in appello, la commissione regionale ha invece accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della società, qualificando le operazioni come oggettivamente inesistenti sulla base di elementi indiziari relativi alla società emittente, ritenuta una "cartiera" priva di mezzi, struttura e reale operatività. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’udienza di trattazione e lesione del diritto di difesa; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme in materia di IVA e imposte sui redditi, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe provato adeguatamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni e che la CTR avrebbe trascurato la documentazione prodotta dalla contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, lamentando il mancato apprezzamento di circostanze istruttorie e delle dichiarazioni del dipendente che avrebbe ritirato la merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché risultava provata la comunicazione dell’udienza di trattazione ai domiciliatari della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto, e comunque infondato nel merito, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: una volta che l’Amministrazione dimostri anche mediante presunzioni la non esistenza dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la regolarità formale delle fatture o dei pagamenti. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché incentrato su una diversa lettura delle prove e su una critica alla motivazione non più consentita dall’art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi semmai di questioni da far valere con revocazione in caso di errore percettivo. La società è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza o del procedimento, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una lesione del contraddittorio per mancata comunicazione dell’udienza, poiché la comunicazione risultava effettuata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve prima fornire la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza; poi grava sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle operazioni ai fini della deduzione/detrazione.

  • artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Le norme IVA sono richiamate per contestare la detrazione in presenza di operazioni ritenute inesistenti; la Corte conferma che la fattura e la regolarità formale non bastano a dimostrare l’effettività dell’operazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che i costi non sono deducibili se riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, salvo prova contraria del contribuente sull’effettività.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte richiama i criteri di valutazione degli indizi e la necessità della loro valutazione complessiva, non atomistica.

  • art. 274 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della riunione dei giudizi pendenti davanti a sezioni diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, dimostrando elementi sintomatici come la natura di cartiera del fornitore, la mancanza di struttura operativa, di mezzi e di versamenti fiscali.
  • Una volta raggiunta la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza; la sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente.
  • La buona fede del contribuente non è decisiva quando sia stata accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, poiché il contribuente è il soggetto che conosce se abbia realmente ricevuto il bene o il servizio.
  • Le censure per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, riservate al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o una generica insufficienza della motivazione.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva degli indizi, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, e non un esame atomistico dei singoli elementi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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