Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001-2009, sostenendo di avere svolto la propria attività senza il presupposto dell’autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell’ufficio, il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello il contribuente aveva limitato la domanda alle annualità 2006-2009. La CTR aveva confermato il rigetto ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione sulla base del coinvolgimento del contribuente nella struttura della società Markem s.r.l., di cui era socio e institore, della sovrapposizione tra settore/area geografica della società e attività svolta, e di ulteriori elementi indiziari (tra cui lo stesso numero di telefono). Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997 per mancato accertamento in concreto dei presupposti dell’autonoma organizzazione; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per errato uso delle presunzioni e per l’assenza di prova concreta della struttura organizzativa; nullità della sentenza per motivazione apparente e adesione acritica alla decisione di primo grado; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’inesistenza dell’autonoma organizzazione e alla consistenza delle risorse strumentali impiegate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 9451/2016 sul presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione: il giudice di merito deve accertare se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale; nel caso di rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente e l’accertamento va compiuto per ciascun anno d’imposta. Ha inoltre ribadito che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo che essa sia autonoma e faccia capo a lui anche sotto il profilo organizzativo. Applicando tali criteri, ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo adeguato, valorizzando elementi presuntivi idonei a sorreggere la conclusione sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione. Le censure sono state considerate, nel complesso, inammissibilmente dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15/09/1997, n. 446
il presupposto IRAP ricorre solo se il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi due motivi
dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato in tema di onere della prova, che nel rimborso IRAP grava sul contribuente
richiamati in relazione all’uso delle presunzioni semplici
richiamati come norme sulla valutazione della prova
art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la dedotta motivazione apparente
richiamato per il requisito della motivazione
art. 111, comma 4, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione
citato per il deposito della memoria illustrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso IRAP, l’onere di provare l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso.
- L’autonoma organizzazione va accertata in concreto per ciascun anno d’imposta, perché la disponibilità di una struttura organizzativa può variare nel tempo.
- Non basta che il contribuente operi in un contesto organizzato da terzi: perché vi sia autonoma organizzazione, la struttura deve essere riferibile al contribuente anche sul piano organizzativo, e non solo operativo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia sorretto la decisione con motivazione congrua e non apparente.
- Gli elementi indiziari possono essere valorizzati in chiave presuntiva per desumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione, purché il ragionamento presuntivo sia coerente e sorretto da motivazione adeguata.
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