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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001-2009, sostenendo di avere svolto la propria attività senza il presupposto dell’autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell’ufficio, il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello il contribuente aveva limitato la domanda alle annualità 2006-2009. La CTR aveva confermato il rigetto ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione sulla base del coinvolgimento del contribuente nella struttura della società Markem s.r.l., di cui era socio e institore, della sovrapposizione tra settore/area geografica della società e attività svolta, e di ulteriori elementi indiziari (tra cui lo stesso numero di telefono). Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997 per mancato accertamento in concreto dei presupposti dell’autonoma organizzazione; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per errato uso delle presunzioni e per l’assenza di prova concreta della struttura organizzativa; nullità della sentenza per motivazione apparente e adesione acritica alla decisione di primo grado; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’inesistenza dell’autonoma organizzazione e alla consistenza delle risorse strumentali impiegate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 9451/2016 sul presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione: il giudice di merito deve accertare se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale; nel caso di rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente e l’accertamento va compiuto per ciascun anno d’imposta. Ha inoltre ribadito che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo che essa sia autonoma e faccia capo a lui anche sotto il profilo organizzativo. Applicando tali criteri, ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo adeguato, valorizzando elementi presuntivi idonei a sorreggere la conclusione sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione. Le censure sono state considerate, nel complesso, inammissibilmente dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso IRAP, l’onere di provare l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso.
  • L’autonoma organizzazione va accertata in concreto per ciascun anno d’imposta, perché la disponibilità di una struttura organizzativa può variare nel tempo.
  • Non basta che il contribuente operi in un contesto organizzato da terzi: perché vi sia autonoma organizzazione, la struttura deve essere riferibile al contribuente anche sul piano organizzativo, e non solo operativo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia sorretto la decisione con motivazione congrua e non apparente.
  • Gli elementi indiziari possono essere valorizzati in chiave presuntiva per desumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione, purché il ragionamento presuntivo sia coerente e sorretto da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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